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Sicurezza sul lavoro: rischi non contemplati nel DVR. Responsabilità penale del datore di lavoro e 231. Una recente sentenza
“La circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti”.
Inoltre, “nei casi in cui il documento di valutazione del rischio (c.d. DVR) – previsto dall’art. 28 D.Lgs 81/2008 che individua i rischi e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente – non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.
È quanto si apprende dalla lettura del testo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4075 del 3 febbraio 2021, la quale, nel dichiarare manifestamente infondati i motivi proposti dalla difesa, dichiarava il ricorso per Cassazione presentato da quest’ultima inammissibile.
Il fatto
La questione posta al vaglio della Corte di Cassazione riguardava la vicenda del titolare di un’impresa imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 71 comma 4 lett. a) del D.lgs 81/2008 e 590, commi 2 e 3 c.p. per aver cagionato, per colpa consistita in imprudenza, negligenza o imperizia lesioni guaribili in almeno 30 giorni, al proprio dipendente caduto al suolo da un’altezza di circa 5 metri durante un intervento di riparazione di un ascensore, precipitato per l’assenza di uno specifico sistema di ancoraggio, suggerito dalla disciplina tecnica specifica in materia di sistemi di sollevamento.
In particolare, il ricorrente, a sostegno delle proprie tesi difensive, riteneva di non aver violato alcuna prescrizione del documento di valutazione del rischio (DVR) – peraltro validato ad opera dell’Ente Certificatore nell’adozione di un Modello 231/2001 – posto che non vi era contemplato all’interno di quest’ultimo alcun rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori con necessaria lavorazione sul tetto della cabina.
La Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza in esame, ha colto l’occasione per specificare come in capo al datore di lavoro sussista pur sempre l’obbligo di neutralizzare eventuali rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa seppur non previsti e contemplati specificamente dal DVR.
Non solo.
La Suprema Corte rinviene nell’assenza di indicazione di un tale rischio all’interno del documento in questione una grave omissione perpetrata dal datore di lavoro, il quale - anche in ragione della sua posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti – deve essere considerato doppiamente responsabile per non aver:
- Previsto in sede di stesura e/o aggiornamento del DVR l’evenienza di un infortunio di cui al caso di specie;
- Adottato ogni misura di sicurezza idonea a scongiurare l’evento lesivo, poi verificatosi a danno del lavoratore.
Tale omissione, inoltre, non potrà non produrre conseguenze nefaste anche in relazione al modello organizzativo adottato, in quanto incompleto e inefficace con la conseguenza ulteriore che non potrà trovare applicazione l’esenzione da responsabilità di cui dall’art. 6 del D.lgs 231/2001.