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SERVIZI MANUTENZIONE: entro quali limiti e consentito il subappalto di servizi
Cons. St., III°, 2/5/2016 n. 1661
La sentenza in oggetto affronta il tema del subappalto negli appalti di forniture o servizi, stabilendo in particolare entro quali limiti sia consentito ricorrere all'ausilio di altri operatori economici – relativamente ai servizi di manutenzione - senza violare il principio di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (oggi sostituito dall'art. 105 del nuovo Codice Appalti).
Il predetto articolo stabilisce che i soggetti affidatari di contratti pubblici siano tenuti - a pena di nullità dei contratti stessi - ad eseguire in proprio le opere, i lavori o le forniture comprese nell'appalto, salvo il limite (ormai pacifico) del 30% del valore del contratto subappaltabile.
Nel caso di specie, tuttavia, l'affidataria del servizio triennale di manutenzione delle apparecchiature biomediche del Policlinico Umberto I di Roma aveva dichiarato di non essere in grado d'eseguire la manutenzione di una serie di apparecchiature - costituente (peraltro) più della metà delle prestazioni dedotte in contratto – affidando quindi detto servizio manutentivo a ditte esclusiviste e che, ciononostante, era risultata aggiudicataria.
Per questo l'affidamento veniva impugnato, contestandone la validità in quanto non si poteva configurava un legittimo subappalto (risultando il valore dei servizi affidati a terzi superiori al limite del 30%) e profilandosi quindi una cessione contrattuale (assolutamente vietata).
Il TAR Lazio tuttavia respingeva il ricorso, per cui veniva interposto appello ed il Consiglio di Stato, investito della vicenda, respingeva anch'esso le tesi appellanti ritenendo che gli interventi manutentivi in questione, trattandosi di “attività specifiche” richiedenti una particolare professionalità, dovevano correttamente ricomprendersi nella fattispecie di cui all'art. 118, comma 12, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, ora art. 105, comma 3° lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016.
In altri termini i servizi di manutenzione dedotti in gara si configurano come “affidamenti di specifiche attività” e quindi, come tali, non ricadono nella fattispecie di “attività affidate in subappalto” sottoposte al limite del 30% come previsto per legge relativamente alle opere, forniture e servizi “in generale”.
Le prestazioni in esame, infatti, richiedendo alta specializzazione nonchè l'intervento di professionisti ad hoc, non rientrano nella nozione classica di “subappalto”, a cui s'aggiunge poi come il subappalto sia un istituto che attiene esclusivamente alla fase esecutiva, ragion per cui – sottolinea il Consiglio di Stato - qualsiasi questione riguardante il suo mancato e/o corretto affidamento può (eventualmente) configurare un inadempimento contrattuale, mai un vizio procedimentale.
In altri termini la violazione delle norme che regolano il subappalto non può portare, in alcun caso, all'esclusione di un partecipante dalla gara (solo) per detto motivo.