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Servizi analoghi non significa “uguali”: differenze e presupposti nella scelta dei requisiti tecnico professionali

12/10/2023
Fabio Caruso

Cons. Stato, Sez. V, 08/08/2023 n. 7649

La gara da cui prende spunto la pronuncia in oggetto atteneva all’affidamento dei servizi specialistici di ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti inerenti il servizio idrico integrato di alcuni comuni della regione Marche.

Il disciplinare di gara richiedeva, tra gli altri, quale requisito di capacità tecnico professionale l’aver eseguito con buon esito e nel quinquennio antecedente “servizi analoghi a quelli di rilevamento ed informatizzazione con mezzi speciali di reti e infrastrutture, servizi di modellazione idraulica e gestione delle perdite”.

La ditta appellante contestava la mancata dimostrazione, in capo alla mandataria del raggruppamento aggiudicatario, del già menzionato requisito.

A suo dire, infatti, i contratti da quest’ultima indicati avevano ad oggetto solo in minima parte i servizi indicati in lex specialis, con l’effetto che la valutazione della stazione appaltante avrebbe dovuto condurre all’esclusione.

Ciò nonostante, il chiarimento rilasciato dalla stessa amministrazione, secondo cui il requisito in questione doveva intendersi in senso ampio e quindi comprensivo di tutti i servizi analoghi al medesimo settore imprenditoriale.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha ribadito che nella materia degli affidamenti pubblici, per servizi “analoghi” non deve intendersi “identici”.

La possibilità di prevedere in gara una clausola di un bando di gara relativa a servizi uguali è peraltro consentita, purché tale scelta discrezionale sia conforme e proporzionata all’oggetto dell’appalto.

Tuttavia, la nozione di servizi analoghi deve invece intendersi come in generale “afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale”. In questo caso l’amministrazione deve dunque ricercare necessariamente una similitudine tra i diversi servizi e quindi effettuare un confronto tra le prestazioni oggetto di gara e quelle indicate dai concorrenti.

In conclusione, deve confermarsi il principio secondo cui qualora l’amministrazione chieda la dimostrazione di un pregresso svolgimento di servizi “analoghi”, quest’ultimi non debbono impropriamente assimilarsi al concetto di servizi “identici”, per cui vale una rigida interpretazione.

Pertanto, deve sempre operarsi un bilanciamento tra l’esigenza di aggiudicare la procedura ad un imprenditore qualificato, con il conseguimento della massima partecipazione alle gare pubbliche.