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Sempre piu mediazioni per le assicurazioni?

18/06/2014

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°- N. RG.14521-11 – Giudice Moricone

Fino ad oggi le assicurazioni hanno sempre “snobbato” la mediazione, ma a seguito del recente intervento del tribunale di Roma, le cose potrebbero cambiare.
Si tratta di una sentenza ben scritta e molto articolata con cui il Giudice Moricone del Tribunale di Roma ha condannato un’assicurazione a pagare ben € 5000 ex art. 96 comma III°a titolo punitivo/ indennitarioed altresì 374,00 € di contributo unificato in ragione della mancata partecipazione alla mediazione.
Entriamo nel merito: la decisione è assunta in una controversia giudiziale da incidente stradale che attiene non tanto all’an – pacifico per le parti – quanto al quantum (tra l’altro l’assicurazione aveva già risarcito parte del danno a titolo di acconto).
Nel corso dell’istruttoria, esperita la fase istruttoria, il giudice emetteva un’ordinanza ex art. 185bis– molto precisa ed articolata nel quantum - con la quale
· formulava una proposta precisa sulla base della quale invitava le parti a cercare una transazione
· invitata la parti, nel caso di mancato accordo, ad adire un organismo di mediazione per cercare di raggiungere un accordo tramite un soggetto terzo (il mediatore)
L’accordo transattivo non veniva raggiunto e, attivata la mediazione da parte della danneggiata, l’assicurazione decideva di non presentarsi, sostenendo che in base “alle luce delle risultanze della Consulenza tecnica, l’offerta formulata.. risulta congrua”
Snobbando quindi, palesemente, l’istituto e le possibilità risolutive offerte dallo stesso.
Su questo particolare aspetto la sentenza è veramente innovativa (e oserei dire quasi “feroce” nei confronti dell’assicurazione).
Infatti:
· in primo luogo il giudice fa presente che la motivazione dell’assicurazione per non presentarsi in mediazione (la congruità della consulenza tecnica) appare del tutto inconferente: è evidente che se un conflitto c’è e se lo stesso permane, vuole dire che le parti non sono d’accordo proprio sul quel punto del conflitto. Astenersi dalla mediazione sostenendola bontà della propria tesi non è pertanto una giustificazione.
· inoltre nello specifico caso il giudice si era studiato la questione e aveva suggerito in maniera precisa una ipotesi transattiva: a questa le parti erano libere di aderire o meno. Ma attraverso un confronto e – magari – precisando il perché della mancata adesione. Decidere invece di non partecipare alla mediazionedenota– secondo il giudice (e come dargli torto?) un totale disinteresse per il conflitto ed altresì per il lavoro svolto dal giudice.
· inoltre non presentarsi in mediazione in un caso dove l’an è chiaro e si discute solo del quantum è condotta idonea a determinare “l’incrostazione” (così in sentenza) di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi
· circa poi la valutazione di questo ingiustificato comportamento dell’assicurazione il giudice fonda la decisionesull’art. 116 cpc richiamato tra l’altro dal legislatore della mediazione (art.8 decr. lgs. cit.). Più esattamente il Giudice Moricone evidenzia come il richiamo all’art. 116 cpc (la libertà del giudice di valutare il comportamento delle parti) si pone nell’ambito della ricerca di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti (con la previsione di vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di svantaggi per chi al contrario la rifugge) a comparire in sede di mediazione al fine di pervenire a un accordo amichevole
· tenuto inoltre conto che le statistiche ufficiali dimostrano incoraggianti percentuali di successo in mediazione quando la parte convocata si presenta[1]e valutata la situazione della giustizia italiana e le sempre più gravi conseguenze sociali, economiche e di immagine anche internazionale, derivanti dal ritardo nella definizione dei processi, secondo il Giudice Moricone la mancata comparizione in mediazione può senza dubbio configurare un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116. Vengono richiamati i dati forniti dal Ministero di Giustizia relativi al 2013 secondo cui posto il 57,3% di aderente non comparso ed il 10,3% di proponente rinunciante prima dell’esito, del restante 32,4% di aderente comparso il 42,4 % costituisce la percentuale di accordi raggiunti

· infine il giudice, vista l’assenza di un giustificato motivo alla mancata partecipazione dell’assicurazione alla mediazione ed in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., ha ritenuto che l’assicurazione dovesse essere sanzionata ex art. 96 cpc
Conseguentemente ha condannato l’assicurazione a
· pagare il danno alla salute (parte integrativa) come già in ordinanza per la proposta transattiva
· pagare le spese processuali pari a 2500 €
· pagare ai sensi dell’art.96 co.III° della somma di €.5.000,00
· versare , a titolo di sanzione per la mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, della somma di €374,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio

Forse è veramente tempo di accettare la mediazione e cambiare radicalmente atteggiamento verso questo istituto.


Come nota a margine segnaliamo anche la scelta grafica e stilistica del giudice: finalmente una sentenza divisa per capitoletti che consente di trovare subito e con grande facilità le parti che interessano. Abitudine che – a parere di chi scrive – dovrebbe essere assunta sia dai giudici che dagli avvocati.