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ONERI SICUREZZA: d’ora in poi sempre obbligatoria l’indicazione di quelli aziendali e da interferenza
Consiglio Stato, III°, 23/1/2014, n. 348
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha finalmente trovato la sintesi fra le diverse posizioni che in questi anni hanno caratterizzato il profilo dell'obbligatorietà (o meno) dell'indicazione degli oneri di sicurezza sia “interni” (aziendali) che “esterni” (da interferenze), tanto nell'ipotesi in cui la lex specialis li prevede - e disponga l'esclusione in caso di loro mancata indicazione - quanto nella diversa circostanza in cui nulla sia detto al riguardo.
Secondo il Consiglio di Stato “le norme in materia di oneri di sicurezza hanno valore cogente ed immediatamente precettivo” e dunque, al di là della distinzione fra “oneri da interferenze” (che sono predeterminati dalla P.A. appaltante e riguardano possibili rischi dovuti alla presenza di soggetti estranei nel medesimo ambiente per l'esecuzione dell'appalto) ed “oneri aziendali” (che spettano invece ad ogni singolo concorrente e riguardano la natura stessa dell'offerente nonchè la sua offerta), l'omessa specifica indicazione sia dell'una che dell'altra categoria d'oneri comporta la esclusione in quanto ingenera incertezza ed indeterminatezza nella formulazione dell'offerta di gara, facendo quindi mancare uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 46, comma 1-bis D.Lgs.n. 163/06 (espressa cause d'esclusione dalle gare).
Pertanto entrambi gli oneri di sicurezza (sia “aziendali” che “da interferenza”) devono essere riportati nelle offerte poichè, in caso contrario, non è poi possibile dimostrare se detti costi siano stati effettivamente presi in considerazione e calcolati, né dedursi di conseguenza la corretta formulazione delle offerte con riguardo ad un aspetto tanto essenziale delle stesse.