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SEGNALAZIONE DA PARTE DEI COLLEGHI? Il Datore puo sottoporre a “indagini” il dipendente

30/09/2015

T.A.R. Lazio, Sez. I ter., 14/09/2015, n. 11236

Si premette che il caso in oggetto prende le mosse da un fatto accaduto ad un lavoratore subordinato pubblico.

Nella specie un soggetto, membro del Commissariato di Polizia, dopo sei anni veniva assegnato alla squadra di Polizia Giudiziaria. A causa dell'aggregazione di questa presso la Questura seguivano lettere dei sindacati sull'eccessiva onerosità di tale incarico.

Successivamente a seguito di lettera anonima, veniva aperto un procedimento amministrativo ed uno penale per truffa contro il lavoratore, con successiva diffida alla restituzione degli emolumenti ricevuti per missione nel luogo (ritenuto) di abituale dimora.

Si rivolgeva il lavoratore, ad uno psichiatra che gli consigliava una terapia farmacologica e di consultare un centro pubblico anti-mobbing che gli diagnosticava "mobbing ipotizzabile".

Ricorreva poi il lavoratore al TAR avverso il diniego di annullamento della richiesta di restituzione somme e chiedeva un'aspettativa per malattia.

Nel frattempo il procedimento penale veniva archiviato, anche se il P.M. incaricato di tale procedimento sosteneva la riconducibilità dell'infermità del dipendente al suo stato di agitazione e preoccupazione.

Il Tribunale amministrativo regionale adìto ha ritenuto comunque che, in tema di lavoro subordinato pubblico, il datore possa sottoporre ad indagini il proprio dipendente, specialmente a seguito di segnalazioni da parte di altri dipendenti, e che ciò non generi, automaticamente, responsabilità sia per il dipendente indagato che per lo stesso datore.

La fattispecie del mobbing deve identificare un concreto atteggiamento persecutorio e reiterato nel tempo. In assenza di prove ad hoc di tale presunto “disegno persecutorio” la fattispecie non è configurabile.

Non è dunque illegittimo, ex ante, il procedimento amministrativo, da parte del datore, avviato, unitamente ad un procedimento penale da parte della Procura, nei confronti del lavoratore subordinato: l'inesistenza di un dolo specifico vessatorio determina, infatti, l'inconfigurabilità di un danno, biologico, professionale e/o esistenziale, risarcibile.

Non si configura conseguentemente il mobbing da parte del datore in caso di un interessamento del datore anche se conseguente ad una mera “ostilità” dei colleghi.

Sul piano formale, le refertazioni mediche non rilevano, automaticamente, in termini probatori della lesione da “mobbing” e ciò anche quando gli stessi si riferiscano ad uno stato soggettivo.

Condivisibile l'orientamento del T.A.R. Roma secondo cui, in ambito di rapporti tra P.A. e lavoratore dipendente, non si configura “mobbing” nel caso in cui  il datore, anche a seguito di
apposite segnalazioni di altri dipendenti, abbia avviato procedimenti al solo fine di accertare la spettanza o meno di determinati emolumenti già percepiti dal proprio dipendente.