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Se la Stazione Appaltante deve risarcire l’appaltatore, quali sono i criteri economici applicabili?
Quali sono i criteri di calcolo per il risarcimento dovuto all’appaltatore dalla stazione appaltante? La Corte d’Appello di Salerno ha stabilito il principio della restitutio in integrum, attraverso l’equivalente monetario, e come questo debba essere determinato.
Nel contesto dei contratti di appalto, il risarcimento per equivalente si verifica quando, a seguito di una risoluzione contrattuale, la parte che ha subito un danno non può ricevere direttamente ciò che le spetterebbe (ad esempio, la restituzione dell’opera realizzata), e quindi le viene riconosciuto un compenso in denaro che corrisponde al valore dell'opera o della prestazione.
Nel caso di specie la controversia riguardava un contratto di appalto per l'ammodernamento di una rete di distribuzione irrigua. La Stazione Appaltante ometteva però il pagamento dovuto all’appaltatore il quale agiva giudizialmente per la risoluzione del contratto ed il risarcimento delle opere già eseguite, oltre al mancato guadagno.
Il Tribunale di primo grado liquidava il risarcimento per equivalente partendo, come base di calcolo, dal prezzo contrattuale ribassato, ma tale scelta veniva contestata dall’appaltatore che invece pretendeva un corrispettivo secondo il “valore venale” delle opere. Pertanto, nell’ottica dell’appaltatore il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere almeno 200.000 € in più di quelli liquidati.
La Corte ha esaminato due principali orientamenti giurisprudenziali:
Valore Venale
Alcune pronunce giurisprudenziali suggeriscono che il risarcimento dovrebbe essere calcolato in base al valore venale dell’opera al momento della risoluzione, tenendo conto dei prezzi di mercato (Cass. 24 maggio 2007, n. 12162 e Cass. 23 agosto 2017, n. 20274).
Prezzo Contrattuale Ribassato
L’orientamento più recente, invece, afferma che il risarcimento debba essere determinato sulla base del prezzo contrattuale ribassato, comprensivo di eventuali revisioni prezzi. Questo criterio, avallato dalla Suprema Corte (Cass. 17 luglio 2023), garantirebbe la copertura delle spese sostenute dall’appaltatore, oltre che le sue aspettative di guadagno.
La Corte d'Appello di Salerno ha pertanto respinto le richieste dell’appaltatore, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si è basata sulla necessità di preservare l'equilibrio contrattuale iniziale, evitando che l'inadempimento della stazione appaltante potesse in qualche modo avvantaggiare troppo l'appaltatore. La Corte ha sostenuto che il prezzo contrattuale, comprensivo del ribasso d'asta, rappresenterebbe l'unico parametro certo per calcolare il risarcimento, poiché ancorato all'accordo raggiunto tra le parti al momento della stipula del contratto.
Un’importante Sentenza, quindi, che sancisce il principio del rispetto del prezzo contrattuale ribassato, concordato tra le parti, come elemento essenziale per preservare l’equilibrio economico delle prestazioni.