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Ritardo nell’intervento chirurgico e decesso del paziente: l’aumento delle chance di sopravvivenza basta per condannare il sanitario?

15/06/2020

Cass. Penale, IV, 17/04/2020, n. 12353


Con recente pronuncia la Cassazione si è nuovamente espressa in tema di responsabilità del sanitario in caso di ritardo nell’attivazione.

La Corte di Appello di Palermo – in conferma della sentenza di primo grado - aveva dichiarato il medico di guardia in servizio responsabile del reato di omicidio colposo, per aver omesso di sottoporre tempestivamente la paziente, affetta da idrocefalo triventricolare, ad intervento di derivazione liquorale esterna, cagionandone il decesso.

I periti, in effetti, avevano ritenuto ingiustificato l’atteggiamento attendistico del medico.

Avevano, tuttavia, valutato altamente improbabile che una tempestiva attivazione avrebbe avuto un intervento salvifico.

In contrasto con quelle risultanze, la Corte di Appello aveva sostenuto che “anche una percentuale di successo dell'intervento chirurgico pari al 10/20% "avrebbe avuto una valenza certamente più promettente e rassicurante, in termini di probabilità logica e secondo un giudizio di credibilità razionale, qualora l'imputato si fosse da subito ed adeguatamente attivato allorchè ha visitato il paziente".

Non è dello stesso avviso la Corte di Cassazione.

Ribadendo la “linea Franzese” (Sezioni Unite n. 30328/2002), difatti, gli Ermellini precisano ancora una volta che per condannare il giudice non può attingere a criteri di mera probabilità statistica (cd. teoria della perdita di chance) ma deve fare riferimento al criterio della “alta” probabilità logica" fondato sulle evidenze scientifiche caratterizzanti il caso concreto, che consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il comportamento omesso avrebbe salvato o prolungato la vita della paziente.

Insomma, per condannare il sanitario, non basta l’accertamento del suo colpevole ritardo.

È necessario verificare che quell’intervento tempestivo – ove applicato – avrebbe potuto davvero evitare il decesso. Il resto (almeno in sede penale) non conta.