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RITARDO DELLA P.A. E RISARCIMENTO DEL DANNO: UN MATRIMONIO NON COSI SEMPLICE DA CELEBRARSI.
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I Sent. n. 450 del 14/5/2012
Non e risarcibile il c.d. danno da ritardo, ossia quello cagionato dalla mancata decisione della amministrazione entro i termini procedimentali previsti dalla legge, laddove il cittadino avrebbe potuto evitarne la causazione utilizzando gli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Questo il principio affermato dal giudice amministrativo calabrese nella decisione in commento.
Il TAR in questione veniva chiamato a pronunciarsi su ricorso di una societa che anni prima aveva richiesto ad un comune calabrese ed alla Regione Calabria una concessione demaniale per poter realizzare e gestire un porticciolo turistico. Trascorso gia molto tempo dall'originaria istanza, Regione e Comune si erano sostanzialmente rimpallati la competenza per il rilascio del provvedimento, indicendo una serie di inutili a quel punto adempimenti istruttori non previsti peraltro dalla legge e lasciando il procedimento amministrativo in una fase di stallo sine die che veniva sanzionata dallo stesso giudice amministrativo calabrese che annullava in quell'occasione i provvedimenti comunali e regionali. La societa istante, vista la perdurante inerzia delle amministrazioni, le sollecitava nuovamente mediante formale messa in mora a concludere il procedimento avviato gia da tempo con il rilascio della concessione richiesta. Non avendo ottenuto alcuna risposta dagli Enti, la societa istante proponeva ricorso al TAR Calabria chiedendo il risarcimento dei danni cagionati dal silenzio della amministrazione pubblica a seguito della prima sentenza del giudice amministrativo e dei solleciti inoltrati per ottenere la concessione.
Tra le componenti di danno risarcibile la societa istante includeva pure il c.d. "danno da perdita di chance" consistente nella perdita della possibilita di un risultato favorevole, e dunque chiedendo sia il rimborso delle ingenti spese sostenute sia il corrispettivo dei canoni di ormeggio e gestione che avrebbe potuto ricavare dai potenziali ormeggianti dei posti barca realizzandi come da progetto.
Netta la risposta del TAR Calabria al ricorso della societa in questione.
Non v'e dubbio, ammette il giudice amministrativo, che a mente dell'art. 2 bis della L 241/1990, sia risarcibile il danno cagionato dal mero mancato rispetto da parte di una pubblica amministrazione del termine per la conclusione del procedimento previsto dalla legge. Purche, tuttavia, tale danno sia ingiusto e la condotta dell'amministrazione dolosa o colposa, secondo lo schema dell'art. 2043 c.c. . A condizione, inoltre, che il privato che aspiri ad ottenere un provvedimento amministrativo non concorra colposamente con la propria condotta al mancato raggiungimento del risultato.
In sostanza al cittadino non si chiede solamente di tenere una condotta che eviti l'aggravamento del danno che poi si cagiona per l'inerzia oltre i termini previsti dall'amministrazione, ma che adotti tutte "quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte ad evitare o ridurre il danno".
Insomma, il giudice amministrativo ha ritenuto sussista in capo al privato un obbligo di promuovere le azioni, anche giudiziali (rito semplificato avverso il silenzio della), che "non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero inciso" elidendo del tutto o riducendo significativamente il danno poi cagionatosi.
Danno che in definitiva il TAR Calabria ritiene causato non solo dall'inerzia dell'amministrazione ma pure dalla condotta contraria all'ordinaria diligenza ed alla buona fede del privato istante. Il quale, pertanto, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice del Processo amministrativo, non puo essere risarcito.