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RISARCIMENTO E RESPONSABILITA': si a revoca legittima e contestuale risarcimento del danno

21/02/2014

Cons.Stato, III, 31/1/2014, n. 467

Uno dei momenti piu' delicati dell'intera gara è certamente il passaggio dall'aggiudicazione provvisoria a quella definitiva, in cui il vincitore non ha ancora maturato il “diritto” alla sottoscrizione del contratto né la Stazione appaltante il “dovere” di disporre in via definitiva l'affidamento; ciò tuttavia non significa affatto che la P.A. possa revocare, in detto particolare momento, l'intera procedura a suo piacimento, né che l'aggiudicataria non possa richiedere un risarcimento nel caso d'annullamento dell'intera gara.

Nel caso in questione un'Azienda Ospedaliera campana aveva bandito una procedura per l'affidamento di una fornitura d'importo quinquennale pari a 19.450.000 € salvo poi, dopo aver disposto in via provvisoria l'aggiudicazione a favore di una concorrente, procedere alla revoca dell'intera gara per mancanza di liquidità nonché per l'insostenibilità economica dell suddetto affidamento rispetto ai vincoli appena imposti dal Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario previsto dalla Regione Campania.

L'aggiudicataria provvisoria impugnava allora detta revoca ritenendola illegittima e, di conseguenza, chiedendo il riconoscimento del danno subìto maed il Consiglio di Stato, investito della vicenda, ha ritenuto da un lato legittima la revoca disposta dall'Azienda Ospedaliera in relazione alle condizioni di forte criticità economica in cui versa la sanità campana ma, nel contempo, disposto il risarcimento del danno a favore della ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale, ben potendo l'amministrazione sanitaria essere a conoscenza della propria “precaria” situazione economica anche prima dell'indizione della stessa gara.

In altre parole il Consiglio di Stato ritiene possibile la presenza di un provvedimento di revoca “legittimo” ma, nel contempo, altresì dovuto il risarcimento del danno conseguente a detto provvedimento, non sussistendo alcuna contraddizione logica in ciò, stante il profilarsi della responsabilità precontrattuale che ben si può configurare a prescindere dalla legittimità del provvedimento revocatorio.