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RICORSO PER OTTEMPERANZA: l'opposizione proposta contro l'ordinanza di assegnazione di somme ne impedisce l'esperibilita
Cons. Stato, 30/01/2017 n. 375
Un soggetto privato otteneva dal giudice dell’esecuzione un’ordinanza di assegnazione di un credito vantato da un proprio debitore nei confronti di una pubblica amministrazione, nella fattispecie un Comune.
Contro l’ordinanza di assegnazione veniva proposta opposizione ex art. 617 cpc.
Il Comune non provvedeva al pagamento, per cui il creditore assegnatario proponeva ricorso per ottemperanza al TAR Roma, che respingeva il ricorso, ritenendo l’assegnazione non definitiva.
La sentenza del TAR Lazio veniva impugnata in appello ed il Consiglio di Stato ha confermato il principio affermato in primo grado.
L’ordinanza di assegnazione contro cui è stata proposta opposizione ex art. 617 cpc NON può definirsi definitiva, per cui difetta il presupposto per l’esperibilità davanti al giudice amministrativo del giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 2 lettera c) Cod. Proc. Amm.) che si applica solo relativamente a sentenze passate in giudicato o di altri atti del giudice ordinario ad esse equiparate.
Il Giudice amministrativo, inoltre, non ha alcun potere in merito ad una valutazione sulla fondatezza del giudizio di opposizione che impedisce la definitività dell’assegnazione e, quindi, l’improponibilità dell’ottemperanza.
Si conferma quindi fondamentale per proporre un ricorso in ottemperanza contro una PA ottenere una pronuncia definitiva del giudice ordinario.