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Il riconoscimento delle qualifiche del professionista sanitario dopo le pronunce della CGUE e del Consiglio di Stato
Cons.St., 11/03/2021, n. 2107
Il tema del riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati Membri è stato di recente affrontato da due interessanti pronunce.
Più esattamente, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha affrontato il tema del c.d. “riconoscimento parziale”, mentre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2107 dell’11 marzo 2021, si è espresso sulla c.d. “automaticità” del riconoscimento del titolo.
Cerchiamo di fare chiarezza su entrambe le pronunce, per poi trarre alcune brevi conclusioni.
La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea
All’interno della pronuncia, la Corte chiarisce l’applicabilità del c.d. accesso parziale alla professione (art. 4-septies) ai soggetti che beneficiano del c.d. riconoscimento automatico (art. 21), istituti entrambi introdotti dalla Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.
Cos’è l’accesso parziale?
Secondo la normativa europea, lo Stato Membro ove un professionista intende far valere la propria qualifica professionale (d’ora in avanti Stato ospitante), può concedere al professionista, ove richiesto, un accesso parziale alle attività tipiche di una determinata professione. Ciò avviene quando una professione è caratterizzata da un insieme di attività “tipiche” più esteso rispetto a quello presente nello Stato Membro in cui è stata ottenuta una determinata qualifica professionale (d’ora in avanti Stato d’origine). La ratio è chiara: consentire al professionista di svolgere solo le attività per cui sia stato effettivamente preparato.
Sempre ai sensi della sopracitata Direttiva, nel caso in cui ci siano motivi imperativi di interesse generale (come la sicurezza dei pazienti nel caso delle professioni sanitarie) lo Stato ospitante può rifiutare anche l’accesso parziale.
Infine, l’accesso parziale, ai sensi dell’art. 4-septies, non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico.
Che cos’è il riconoscimento automatico?
L’articolo 21 della Direttiva in esame prevede il riconoscimento automatico dei titoli di medico, di medico specialista, infermiere, dentista, dentista specialista, veterinario, farmacista e architetto, qualora essi siano conformi alle condizioni minime di formazione previste dalla Direttiva stessa.
Come sopra anticipato, la Corte di Giustizia è chiamata a dirimere la seguente questione pregiudiziale: il meccanismo dell’accesso parziale si può applicare ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico del titolo?
La Corte di Giustizia nella propria pronuncia afferma che le disposizioni contenute nella Direttiva devono intendersi nel senso che il meccanismo di accesso parziale non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico, tuttavia si applica alle professioni che questi svolgono.
La Corte compie una fondamentale distinzione tra il concetto di professionista e concetto di professione.
Il concetto di professionista è strettamente legato alla qualifica professionale, la quale è riconoscibile anche automaticamente. In questo ultimo caso, il professionista potrà esercitare nello Stato ospitante utilizzando il titolo ottenuto nello Stato d’origine, qualora soddisfi le esigenze minime di formazione richieste per la professione.
Il concetto di professione è strettamente connesso al concetto di attività “tipiche”, ossia da quell’insieme di attività proprie di una determinata professione, che possono chiaramente differire tra i vari Stati membri. È possibile, infatti, che una professione sanitaria possa essere caratterizzata dal compimento di determinate attività all’interno di uno Stato Membro, mentre in altri no.
Secondo la Corte l’accesso parziale si applica alla professione e non al professionista e al suo titolo. Ciò significa dunque che, nel caso di un professionista previsto dall’art. 21 delle Direttiva (medico, dentista, ecc.):
- egli otterrà – qualora soddisfi le esigenze minime di formazione richieste – il riconoscimento automatico del proprio titolo che potrà liberamente spendere nello Stato ospitante;
- al contempo, potrà ricevere limitazioni per quanto riguarda la tipologia di attività che gli sarà consentito svolgere, in base alle differenze che sussistono tra la professione nello Stato d’origine e la professione nello Stato ospitante.
La sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato si concentra sul tema del riconoscimento automatico dei titoli. Il caso è relativo a un odontoiatra che intende ottenere il riconoscimento automatico in Italia dopo aver ottenuto la qualifica in Spagna, paese, quest’ultimo che a sua volta aveva convalidato all’odontoiatra 22 esami ottenuti in Ecuador.
Il Ministero della Salute (organo preposto al riconoscimento dei titoli professionali degli esercenti e professioni sanitarie) nega il riconoscimento poiché 22 degli esami necessari sono stati conseguiti in un paese Extra UE.
Tuttavia, il ricorrente sostiene che il fatto che il titolo ottenuto sia abilitante in Spagna costituisce sufficiente presupposto per il riconoscimento automatico da parte dell’Italia.
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del giudice di prime cure e accoglie le doglianze del professionista, sostenendo che:
- il titolo spagnolo – nonostante i 22 esami ecuadoregni – è pienamente soggetto alla disciplina europea del riconoscimento automatico;
- infatti, è assimilato a un titolo regolamentato e tipizzato ogni titolo rilasciato da un'autorità competente che attesta il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea;
- resta, in ogni caso, il fatto che il riconoscimento automatico europeo per gli odontoiatri, i medici e altre figure professionali dell’ambito sanitario prevede una valutazione di merito da parte della Pubblica Amministrazione, la quale è chiamata a svolgere una analisi di sovrapponibilità, sul piano qualitativo, del percorso formativo.
Dalla lettura delle sentenze brevemente illustrate, è possibile, dunque, evincere che:
- l’accesso parziale alle professioni è contemplato anche per le professioni sanitarie (ossia quelle professioni che beneficiano del riconoscimento automatico);
- il riconoscimento automatico non è poi così automatico, poiché la Pubblica Amministrazione è tenuta comunque a compiere una valutazione qualitativa sul percorso di studi del professionista.