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Revisione del PEF e Concessioni Pubbliche: non può decidere il Giudice amministrativo
Il TAR Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una aggiudicataria che aveva richiesto la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo a un contratto di concessione (ampliamento e gestione di un cimitero comunale).
L'istanza di revisione del PEF era stata presentata in seguito a rilevanti modifiche e ostacoli imprevisti nel progetto, tra cui la scoperta di reperti archeologici e l'aumento dei costi delle materie prime, ma il Comune non l’aveva accolta.
In buona sostanza il Comune non riteneva applicabile il meccanismo di compensazione dei prezzi a concessioni di questo tipo, e in ogni caso riteneva incompetente il Tribunale Amministrativo a decidere su questioni inerenti il riequilibrio finanziario in fase esecutiva.
Il TAR Sicilia ha accolto la prospettazione del Comune riportandosi alla costante giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, distinguendo tra la fase pubblicistica di scelta del contraente (che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo) e la successiva fase esecutiva del contratto, che invece spetta al giudice ordinario.
Difatti, il contratto di concessione era già stato stipulato, e le richieste della ricorrente riguardavano esclusivamente la fase esecutiva, ossia l'adempimento degli obblighi contrattuali. Pertanto, la controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice civile (art. 1453 e ss. Cod. Civ.).
Inoltre Il Tribunale ha precisato che non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le questioni inerenti alla revisione del piano economico-finanziario di una concessione, in quanto non si tratterebbe in senso stretto di una revisione dei prezzi, ma di una semplice questione contrattuale.
Pertanto le imprese concessionarie che intendano richiedere la revisione del PEF o far valere inadempimenti contrattuali da parte della Stazione Appaltante devono tenere conto della competenza giurisdizionale, onde evitare ricorsi inammissibili.
Questo caso potrebbe avere implicazioni più ampie per le aziende che operano nel settore delle concessioni pubbliche, in particolare riguardo alle modalità con cui pianificare la gestione dei rischi contrattuali nella fase esecutiva.