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RESPONSABILITA PENALE PER IL MEDICO DENTISTA CHE SI AVVALE DI ABUSIVO
Cassazione penale 26 gennaio 2012 n. 3222
Nel caso di specie, un medico odontoiatra in qualita di responsabile dello studio e un sedicente medico dentista (abusivo), sottoponevano una paziente a complesse operazioni chirurgiche, inadeguate rispetto alla patologia sofferta, in difetto altresi di valido consenso informato.
Entrambi, all'esito di un giudizio abbreviato incardinato dalla sfortunata paziente, venivano condannati alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per aver cagionato volontariamente alla medesima gravi lesioni all'apparato dentale.
A seguito di ricorso promosso dall'odontoiatra e dell'abusivo, il giudice di appello riteneva non sussistente il reato di lesioni dolose non essendo stata provata, a suo dire, la volonta di cagionare la malattia ed i postumi invalidanti invece verificatisi.
Contro la sentenza d'appello proponevano ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale, che la parte civile.
Il giudizio dinanzi la Suprema Corte ruotava attorno all'individuazione dell'elemento soggettivo che sorregge l'odontoiatra quando compie un intervento chirurgico facendosi aiutare da un soggetto privo delle dovute abilitazioni: in sostanza la sentenza va ad indagare la valenza dell'elemento soggettivo del "prestanome".
La Corte, in questo senso, ha ritenuto sussistere in capo al dentista il dolo indiretto in quanto il fatto che l'abusivo" non avesse i titoli rendeva molto piu elevato il rischio che si verificassero complicazioni che il medesimo non fosse poi in grado di gestire.