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LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO ODONTOIATRA: ha natura extracontrattuale e … attenzione al consenso informato!
Tribunale di Milano, Sez. I, sent. 18/09/2014, n. 11171
La Sezione I del Tribunale di Milano torna sull’attualissimo tema della responsabilità medica con questa importante sentenza che, per la prima volta – conformemente all’orientamento seguito dalla Sezione (e cristallizzato dal Giudice, Dott. Gattari, con la sent. n. 9693/2014) sancisce, anche con riferimento alla figura del medico odontoiatra, la tesi della responsabilità extracontrattuale.
Ma veniamo ai fatti di causa.
Un paziente, sottopostosi ad una serie di terapie odontoiatriche – anche di natura interventistica – presso una nota Clinica odontoiatrica di Milano, conveniva in giudizio la Struttura nonché i medici intervenuti, lamentando di avere subito rilevanti danni alla salute e segnalando altresì l’omessa prestazione di un valido consenso.
Il Tribunale Milanese, nell’accogliere la richiesta risarcitoria formulata dal paziente, coglie l’occasione per offrire una interessantissima ed efficace panoramica circa l’attuale orientamento della Sezione I in materia di responsabilità professionale medica, estendendo detto orientamento, per la prima volta, anche al settore della medicina odontoiatrica.
Il punto cardine di questa nuova interpretazione è rappresentato dall’art. 3 della L. n. 189/2012 (di conversione del c.d. “Decreto Balduzzi”), nella parte in cui afferma che – ferma restando l’assenza di responsabilità penale laddove la condotta del medico si caratterizzi, sotto il profilo soggettivo, per colpa lieve e il medico stesso si sia attenuto nella propria attività a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica – non viene comunque meno l’obbligazione risarcitoria civilistica di cui all’art. 2043 c.c.
Ed ecco che il Tribunale Milanese – pur consapevole del contrario avviso espresso dalla Corte di Cassazione in merito al significato da attribuire al richiamo all’art. 2043 c.c. – ha ritenuto che, laddove manchi un contratto d’opera professionale fra paziente e medico (odontoiatra, in questo caso), la responsabilità risarcitoria del medico deve essere fatta rientrare nell’alveo della responsabilità da fatto illecito e non più in quello della responsabilità contrattuale da “contatto sociale” (con tutto ciò che ne consegue, principalmente in tema di riparto dell’onere della prova e di termine di prescrizione dell’azione risarcitoria).
Ma non è tutto.
Fra le varie doglianze, il paziente lamentava di non essere stato correttamente informato circa la natura e i possibili esiti delle terapie odontoiatriche su di lui eseguite, con la conseguenza che questo avrebbe inficiato la validità del consenso da lui prestato alle cure stesse.
Ed ecco che, sul punto, il Giudice milanese - dopo aver riaffermato l’ormai noto principio secondo il quale non è la firma apposta dal paziente sul modulo di consenso a rendere detto consenso giuridicamente valido ed efficace, specie laddove non sia idoneo a dimostrare l’avvenuto assolvimento degli oneri informativi di cui i sanitari sono sempre gravati nei confronti del paziente (tanto più laddove la situazione sia, come nel caso di specie, particolarmente complessa, in virtù della molteplicità degli atti terapeutici eseguiti e del coinvolgimento di un elevato numero di professionisti) - aggiunge poi un elemento in più.
La mancata prestazione di un valido consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità per il medico, in quanto rappresenta una lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente (oltre che, in ipotesi, della sua stessa integrità psico-fisica). Ma la prova di tale lesione – e, dunque, del danno che ne consegue – deve necessariamente essere fornita dal paziente, con la conseguenza che “(…) pur accertato l’inadempimento all’obbligo di informazione (…), in assenza di prova, all’attore non può essere risarcito alcun danno a titolo di lesione del consenso informato (…)”.