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Responsabilità dell’internet provider per violazione del diritto d’autore. La posizione della giurisprudenza di merito in due recenti sentenze italiane

12/03/2019
Sent. Trib. Roma, 10/1/2019, n. 693
Sent. Trib. Roma, 15/2/2019, n. 3512

La regolamentazione della tutela del diritto d’autore nell’ambito del mercato digitale è un tema di assoluta attualità, su cui le istituzioni comunitarie stanno discutendo da mesi per trovare l’accordo sul testo di una nuova direttiva che disciplini la materia.

Uno dei punti che incontra maggiori resistenze è proprio la responsabilizzazione dei provider in merito ai contenuti caricati on line senza autorizzazione da parte degli autori e l’obbligo di provvedere alla rimozione dei contenuti su segnalazione degli interessati.

Proprio su questo ultimo aspetto si è pronunciato recentemente il Tribunale di Roma (sezione specializzata imprese) in ben due distinte occasioni.

Entrambe le sentenze, stabilita la illegittimità della pubblicazione dei contenuti contestati, passano ad analizzare quanto previsto dalla Direttiva 31/2000/CE in materia di responsabilità degli internet service providers (ISP).

La regola di base (art. 15) prevede che gli ISP non siano responsabili delle informazioni trattate e delle operazioni compiute dagli utenti che fruiscono del servizio, almeno che non influiscano sul contenuto o sullo svolgimento delle operazioni di caricamento; l’attuale normativa europea esclude un obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato.

Prendendo in considerazione l’attività di hosting, l’art. 14 della Direttiva 31/2000 esclude la responsabilità del prestatore del servizio se il medesimo

  1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illeceità dell’attività o dell’informazione
  2. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

È però giurisprudenza comunitaria ormai consolidata quella secondo cui la conoscenza comunque acquisita dell’illeceità della pubblicazione fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria in capo al prestatore di servizi, ritenendo sufficiente che l’ISP sia al corrente di fatti o circostanze in base alle quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illeceità contestata.

L’effettiva conoscenza del provider, anche se acquisita ex post, della natura illecita dei contenuti caricati sui propri server è sufficiente ad integrare la sua responsabilità.

L’inerzia protratta in modo ingiustificato è sempre fonte di responsabilità.

Il Tribunale di Roma si spinge oltre affermando che un fornitore di servizi della società dell’informazione deve adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili tenuto conto dello stato della tecnica per impedire o interrompere la diffusione sulla propria piattaforma di contenuti lesivi del diritto d’autore.

Vero è dunque che l’attuale normativa non prevede un generale dovere di controllo ex ante sui contenuti pubblicati in capo agli internet service providers, ma essi sono comunque tenuti ad attivarsi con la diligenza richiesta ad un operatore specializzato e tenuto conto dello stato della tecnica in ipotesi di conoscenza ex post e, qualora sia riconosciuta una responsabilità degli ISP a risarcire i danni.