Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Responsabilita del dipendente pubblico che danneggia l'immagine della P.A.
Corte dei Conti sez. Lombardia, 28/5/2012, n.310
La sentenza in oggetto interviene su una vicenda verificatasi presso una struttura ospedaliera della Lombardia, in cui un infermiere intratteneva, durante l’orario di lavoro - e dietro (congrua) dazione di denaro - rapporti con imprese funebri, nel senso che le informava “in tempo reale” del decesso dei pazienti affinché queste ne potessero trarre un vantaggio economico. Tale riprovevole comportamento veniva prima censurato in sede penale, con la condanna dell'infermiere ad un anno ed 8 mesi di reclusione, salvo poi la Corte dei Conti competente procedere alla verifica anche dell’eventuale responsabilità amministrativa del medesimo dipendente pubblico per aver arrecato grave danno all’Amministrazione. La pronuncia in commento ha statuito alcuni importanti principi, riconoscendo in primo luogo la risarcibilità del danno causato dall’infermiere all'immagine della struttura sanitaria, in secondo poi condannandolo al risarcimento del danno causato per l’interruzione della propria attività lavorativa (la condotta illecita veniva infatti posta in essere durante le ore lavorative, causando un grave pregiudizio al buon andamento della P.A.), per prevedere infine, anche nel processo amministrativo-contabile, l’utilizzabilità degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento penale. Dei principi sopraenunciati quello certamente piu’ interessante è il terzo; è noto infatti come il danno all'immagine della P.A. consista nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione in conseguenza di un’azione dannosa commessa da un pubblico dipendente, danno che si configura in tutti quei casi in cui l'evento illecito assume una qualche rilevanza “mediatica”. Nel caso in questione il comportamento illecito posto in essere dall’infermiere minava la credibilità ed affidabilità dell’Ospedale nei confronti dei cittadini, ragion per cui la Corte dei Conti lo ha correttamente condannato (anche) al risarcimento del danno all'immagine della stessa struttura ospedaliera, quantificandolo in un importo pari al 20% della retribuzione media annuale dello stesso infermiere, conteggiata a partire dalla data della prima “segnalazione” alle imprese di pompe funebri e fino al termine delle medesime (segnalazioni), posto in essere ai danni dei pazienti deceduti. La sentenza appare di particolare interesse in quanto ribadisce un concetto tanto semplice quanto logico; il reato commesso dal dipendente pubblico, seppur configurandosi come una responsabilità “tutta personale”, quando è commesso nell'esercizio delle proprie funzioni riverbera inevitabilmente i suoi effetti anche all'esterno, causando all'Ente Pubblico datore di lavori un danno d’immagine che oggi viene finalmente riconosciuto – seppure per ora solo in via equitativa – come “risarcibile” ad opera del Giudice contabile.