Nel diritto penale italiano non esiste una specifica categoria di reati
denominati "in danno dello Stato o della Comunita", come invece indicato
nell'art. 38, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006; nel tentativo di dare contenuto a
tale definizione e intervenuta la sentenza in commento, che precisa come la
dizione <>, non debba essere letta isolatamente ma nel
contesto della piu ampia dizione di <>, contesto in cui e evidente che
cio che appare rilevante non e il soggetto passivo (Stato o Comunita) del
reato, bensi l'"idoneita di qualsiasi reato ad incidere sulla moralita
professionale del soggetto" che intenda partecipare alla gara e, quindi, la
sua affidabilita (in ragione della capacita offensiva dello stesso).
Pertanto la valutazione circa la rilevanza di uno reato ai fini
partecipativi non puo essere "soggettiva" - ovvero compiuta dal medesimo
soggetto dichiarante e che intende partecipare - ma necessariamente deve esser
compiuta dalla Stazione Appaltante che indice la procedura e che deve operare
una disamina della "gravita" del reato in concreto, tenendo conto delle
caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna subita dal potenziale
concorrente, della natura e delle modalita di commissione del reato ecc.
(Cons. St., V°, 12/4/2007. n. 1723). Per questo e stata ritenuta valida
l'esclusione di un concorrente da una procedura il quale, pur avendo subito un
decreto penale di condanna per il delitto di cui all'art. 590, comma 3° c.p.
(lesioni personali gravi riportate in un incidente di cantiere) e pur avendolo
menzionato in sede di partecipazione, lo stesso concorrente aveva ritenuto
detto reato "relativo a fattispecie ritenuta non grave".
[Consiglio Stato, V°, 23/3/2009, n. 1736]