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REQUISITI MORALI: non esiste nel diritto penale la categoria dei reati “in danno allo Stato e alla Comunita” come invece previsto dall’art. 38, lett. c) D.Lgs. n. 163/06

14/04/2009

Nel diritto penale italiano non esiste una specifica categoria di reati denominati "in danno dello Stato o della Comunita", come invece indicato nell'art. 38, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006; nel tentativo di dare contenuto a tale definizione e intervenuta la sentenza in commento, che precisa come la dizione <>, non debba essere letta isolatamente ma nel contesto della piu ampia dizione di <>, contesto in cui e evidente che cio che appare rilevante non e il soggetto passivo (Stato o Comunita) del reato, bensi l'"idoneita di qualsiasi reato ad incidere sulla moralita professionale del soggetto" che intenda partecipare alla gara e, quindi, la sua affidabilita (in ragione della capacita offensiva dello stesso). Pertanto la valutazione circa la rilevanza di uno reato ai fini partecipativi non puo essere "soggettiva" - ovvero compiuta dal medesimo soggetto dichiarante e che intende partecipare - ma necessariamente deve esser compiuta dalla Stazione Appaltante che indice la procedura e che deve operare una disamina della "gravita" del reato in concreto, tenendo conto delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna subita dal potenziale concorrente, della natura e delle modalita di commissione del reato ecc. (Cons. St., V°, 12/4/2007. n. 1723). Per questo e stata ritenuta valida l'esclusione di un concorrente da una procedura il quale, pur avendo subito un decreto penale di condanna per il delitto di cui all'art. 590, comma 3° c.p. (lesioni personali gravi riportate in un incidente di cantiere) e pur avendolo menzionato in sede di partecipazione, lo stesso concorrente aveva ritenuto detto reato "relativo a fattispecie ritenuta non grave".

[Consiglio Stato, V°, 23/3/2009, n. 1736]