Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
REFERENZE BANCARIE: finalmente qualcuno ci spiega cosa sono
Cons.Stato, V°, 9/3/2015, n. 1168
Come noto per partecipare alle pubbliche gare occorre dimostrare il possesso di alcuni requisiti, tra cui certamente molto importanti sono quelli economico-finanziari.
L'art. 41 Codice appalti indica tre diverse modalità (ahimè alternative, ma purtroppo sempre cumulativamente richieste) a dimostrazione di detti requisiti, ma mentre la seconda (bilancio) e la terza (fatturato) sono d'immediata comprensione, la prima (dichiarazioni di due istituti bancari), pur nella sua evidente intelleggibilità, ha sempre lasciato un po' perplessi.
Si badi bene, non perchè non si comprenda il suo significato letterale – una dichiarazione bancaria – ma in quanto non se ne comprende lo scopo, la ratio e, di conseguenza, non ne è mai stato chiaro il contenuto “obbligatorio”.
Finalmente il Consiglio di Stato chiarisce che, con l'espressione “idonee dichiarazioni bancarie”, ci si deve riferire alla dimostrazione dei rapporti che il concorrente trattiene con il sistema bancario e quindi, piu' specificamente, “la correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto” ovvero “l'assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto o con altri soggetti”, pur nella consapevolezza che “sempreche tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso”.
Quest'ultima precisazione dimostra dunque, già di per sé, la “superfluità” (se non la vera e propria “inutilità”) di tali dichiarazioni considerato come, molto spesso, la Banca a cui si chiede detta dichiarazione è quella che non “vede” l'eventuale sofferenza dell'operatore economico; a tal guisa il Legislatore avrebbe richiesto il deposito di ben “due” referenze bancarie, ma è tuttavia noto a tutti come, nel normale mondo degli affari, gli imprenditori lavorino con molti Istituti di credito e come quindi, al fine di partecipare alle pubbliche gare, si siano oramai abituati ad intrattenere rapporti “positivi” con almeno due banche “dichiaranti”, salvo poi gestire i propri affari – e, quindi, eventualmente andare in sofferenza ecc. - con altri Istituti di credito, aggirando in tal modo la ratio stesso dell'art. 41, comma 1° lett. a).
Ci si augura quindi che il Legislatore, nel riscrivere il Codice appalti, in maniera piu' lungimirante “superi” questa formalità dichiarativa, scegliendo strumenti magari piu' attenti all'accertamento dell'effettiva serietà economico-patrimoniale del proprio futuro contraente.