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Quello che occorre sapere sul Green pass nei luoghi di lavoro

23/09/2021

DL, 21/09/2021, n. 127 

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale e il possibile peggioramento della situazione epidemiologica, il CdM ha deciso di rafforzare l’applicazione del cd. Green pass che si era già reso obbligatorio dal 6 agosto 2021 con il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 nei settori della ristorazione, dello spettacolo e del turismo. La novità significativa (e discussa) di questa nuova previsione legislativa è l’estensione dell’obbligatorietà della certificazione ai luoghi di lavoro sia privati che pubblici.

Dal 15 ottobre 2021 i  datori di lavoro e i dirigenti pubblici avranno infatti l’obbligo verificare che l’accesso di chiunque operi (a qualsiasi titolo) all’interno dei locali dove viene resa la prestazione sia in possesso del Greenpass mediante l’utilizzo dell’app governativa “VerificaC19”. I lavoratori che saranno trovati sul luogo di lavoro sprovvisti della certificazione potranno incorrere in una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, mentre ai datori di lavori negligenti nell’applicazione del decreto o inadempienti nell’adozione di misure organizzative consone potrà essere contestata una sanzione più mite compresa tra i 400 e i 1000€.

L’arsenale sanzionatorio messo in campo non si esaurisce qui.

Fermo restando che sul piano disciplinare viene assicurata l’impossibilità di irrogare provvedimenti specifici ed è garantito il mantenimento del posto di lavoro, il lavoratore sprovvisto di greenpass sarà considerato assente ingiustificato e non sarà dovuta la retribuzione fin dal primo giorno, e sino a quando lo stesso non presenti il greenpass all’ingresso.

Le misure indicate riguarderanno altresì tutti gli organi costituzionali, anche quelli elettivi, nonché gli uffici giudiziari.

Pur non intervenendo sui criteri per ottenere il Green Pass, il legislatore non è stato sordo ai molti dubbi avanzati circa la situazione di chi non può vaccinarsi e si ritrova doppiamente svantaggiato da una condizione di salute precaria e una normativa penalizzante; per questi soggetti i test antigenici saranno gratuiti.

In generale, vengono calmierati i prezzi dei tamponi secondo il protocollo siglato dal Commissario straordinario, il coordinamento per l’emergenza Covid e il Ministero della Salute.

Alcuni punti di interesse sulla certificazione verde paiono essere degni di nota:

  1. l’obbligo si applica anche se il luogo di lavoro è all’aperto, purché vi sia un accesso nei “locali” aziendali: per capirci anche l’ingresso in una zona recintata all’aperto di pertinenza del datore di lavoro sarebbe assoggetto all’obbligo di esibizione. Allo stesso tempo però il lavoratore in smartworking, per il periodo in cui opera fuori dai locali aziendali, non ha l’obbligo di esibire il certificato verde.
    Peraltro, proprio con riferimento al lavoro agile, stanno nascendo prassi piuttosto singolari, secondo le quali i lavoratori che rifiutano l’esibizione del Green pass pretendono che il datore di lavoro le collochi in smartworking. In realtà, tale modalità operativa pare essere non solo un modo per eludere la disciplina legislativa, ma si porrebbe quale atto discriminatorio nei confronti dei soggetti che, invece, esibiscono il certificato verde. Come tale, quindi, nessun obbligo di collocamento in “eccedenza” con modalità agile del lavoratore sprovvisto di del certificato verde pare avere l’azienda, rispetto alla prassi collaudata e sperimentata nei mesi antecedenti l’entrata in vigore del Decreto Legge di cui si discute.
  2. per quanto riguarda i soggetti incaricati ad eseguire i controlli si specifica che gli stessi possono essere demandati anche a soggetti terzi all’azienda, fermo restando in tal caso un atto di nomina che sia conforme anche sotto il profilo privacy.
  3. interessante è anche capire se è possibile per l’azienda segnare il periodo finale di durata del Green pass, così da eliminare inutili file all’ingresso dei locali per quei soggetti che hanno una cessazione della durata del certificato piuttosto avanti nel tempo. In questo senso, ritiene lo scrivente che la risposta possa essere negativa, atteso che nessun potere di trattamento dei dati nella verifica pare sussistere in capo al datore di lavoro, che può limitarsi a verificarne solo la validità istantanea del lasciapassare.
  4. da ultimo ci si domanda se sussiste un potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti del lavoratore sprovvisto di Green pass che, ciononostante, abbia acceduto ai locali aziendali. In questo caso è necessaria una distinzione tra le aziende che controllano a campione all’ingresso, modalità che vieta un successivo controllo all’interno, e quelle che, appunto, effettuano i controlli a campione.
    In questa seconda ipotesi, sussistendo l’obbligo di tenuta del green pass, il lavoratore oltre a dover essere immediatamente allontanato dal luogo di lavoro senza retribuzione, può subire un procedimento disciplinare per aver contravvenuto alle normali regole di condotta sui luoghi di lavoro, e per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Questo è il primo di una serie di approfondimenti sul punto, tale da avere un aggiornamento continuo proprio su fatti cogenti e relativi al difficile connubio tra il contenimento della pandemia e la regolamentazione dei rapporti di lavoro al tempo del Covid.