Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Quando opera l’abusivo le lesioni non sono colpose ma dolose. Conseguenze.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 48074/11; depositata il 22 dicembre
Come noto l'errata erogazione di prestazioni sanitarie puo comportare conseguenze anche sotto il profilo penale: per lo piu configurando lesione colposo o dolose.
Vi e pero una differenza fondamentale: il procedimento penale per lesioni colpose si attiva su querela di parte che deve essere presentata entro 40 gg, mentre ove le lesioni siano considerate dolose il procedimento penale puo essere attivato d'ufficio (art. 582 c.p.).
Qui sta il punto di interesse della sentenza.
Il caso infatti riguarda una signora che si reca presso uno studio dentistico per sottoporsi a cure odontoiatriche e a sua insaputa viene operata da un "abusivo" (ritenendolo medico).
Dopo diversi interventi, eseguiti in un arco temporale di due anni, per la paziente lamenta danni che comportano una malattia durata oltre 40 giorni ed un «indebolimento permanente dell'organo della masticazione».
A questo punto scatta la denuncia penale.
in primo e secondo grado l'abusivo di salva in quanto il reato configurato e - appunto - la lesione lieve per cui occorre una querela entra 40 gg: nel caso di specie dunque si dichiara il «non doversi procedere» per la tardivita della querela.
Ma diversa la decisione della Cassazione.
con la pronuncia della Cassazione - sentenza numero 48074/2011, Quinta sezione Penale, depositata il 22 dicembre - si fornisce un riferimento importante: l'accusa originaria viene modificata e diventa di "lesioni dolose".
Infatti secondo la cassazione
«gli interventi sono stati compiuti in assenza del consenso informato e con violazione delle leges artis» e che e da escludere «l'applicabilita della scriminante riconosciuta agli esercenti l'attivita sanitaria», perche il sedicente medico si e letteralmente avventurato in una serie di interventi senza le «necessarie cognizioni tecniche».
E per quanto concerne la 'giustificazione' dell'operato, non e certo sufficiente che il finto medico sia sorretto dalla «convinzione di evitare ogni danno alla paziente». Altrimenti, seguendo questa visione - prospettata sia in primo che in secondo grado -, si rischierebbe di «consentire l'esercizio di attivita medico-chirurgiche a soggetti privi dell'abilitazione professionale, in ragione della finalita terapeutica da cui gli stessi sono mossi»
Cio significa secondo la Corte che nella condotta tenuta dal falso dentista e legittimo ipotizzare che il dolo, «anche nella forma cosiddetta eventuale» con la conseguenza che il procedimento penale potra essere attivato in qualsiasi momento.