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Quali le sorti della gara in cui viene presentata una sola offerta non conveniente?

04/12/2023
Elisa Colona
TAR Lazio, sez. II, 08/11/2023, nr 17203

Nella sentenza oggi in commento, il Tar romano è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di mancata aggiudicazione di una procedura impugnato dall’unica società partecipante alla gara.

Il Collegio, esaminata la questione, rigetta il ricorso riconoscendo la piena legittimità del provvedimento con il quale non si è provveduto all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta dal momento che tale possibilità era espressamente prevista nel bando di gara.

Fornendo le dovute argomentazioni, il Tar capitolino sottolinea infatti la piena conformità della decisione con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e in particolare con l’art. 95 co. 12, nel quale è riconosciuta la facoltà per le stazioni appaltanti di “decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d’invito”. Tale facoltà rientra a tutti gli effetti nella cornice dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante alla stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte.

Nello specifico, per la procedura attenzionata dal Tar era stata presentata una sola offerta (venendo quindi a mancare una competizione effettiva), che peraltro, ad avviso della Commissione, non apportava alcun miglioramento alle condizioni previste a base di gara, sia dal punto di vista economico che tecnico.

Proprio tale constatazione ha portato la stazione appaltante a ritenere opportuno non procedere ad aggiudicazione, lasciando aperta la strada alla valutazione di alternative più vantaggiose per mezzo, ad esempio, della rinnovazione della procedura con eventuali modifiche alla lex specialis, utilizzo di una procedura di diverso tipo rispetto a quella espletata o, ancora, mediante un ripensamento radicale della forma di gestione del servizio.

Una scelta di questo tipo da parte dell’Amministrazione non può che ritenersi funzionale alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico sottostante il quale potrebbe restare insoddisfatto da un’aggiudicazione “affrettata” o comunque disposta a favore di un’offerta che non presenti margini di convenienza, né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico. Il fine ultimo e preminente delle procedure ad evidenza pubblica resta infatti quello di dare la migliore risposta alle esigenze della collettività e non soltanto quello di pervenire alla soluzione nel minor tempo possibile.

È importante tenere in conto che, a tal fine, è comunque dirimente la preventiva previsione di una riserva di non assegnazione della procedura in apposita disposizione della legge di gara.