Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
PUBBLICITA': quanto incide la recidiva nella quantificazione della sanzione all'odontoiatra?
Corte di Cassazione, sez. II Civile 27 marzo 2014 n. 7282
L'interessante giudizio della Corte di Cassazione nasce da un volantino pubblicitario di un odontoiatra.
Vediamo il caso.
Un odontoiatra realizza una campagna di promozione del suo studio tramite un volantino pubblicitario, recapitato col sistema porta a porta e con un annuncio pubblicitario denominato "Bel Sorriso" apparso sul Giornale di Brescia.
L’Ordine di Brescia apriva il procedimento disciplinare e comminava la sanzione di un mese di sospensione.
Sanzione poi confermata della Commissione Centrale di Roma che, oltre agli altri profili, rilevava come l'incolpato fosse recidivo, in virtù delle sanzioni comminate allo stesso nel 1989 ( avvertimento) e nel 1993 ( censura) sempre per violazioni in materia pubblicitaria.
L’odontoiatra impugnava la decisione davanti alla Cassazione sollevando, tra gli altri profili, la mancata contestazione della recidiva.
E questo aspetto veniva accolto dalla Cassazione.
Questo il giudizio della Corte di Cassazione:
“E' pur vero che il D.P.R. n. 221/1950 non prevede la recidiva, né la configura come una circostanza che debba essere contestata, ma il principio della necessaria correlazione tra l'addebito contestato e la decisione, stabilito in materia penale dall'art. 552 c.p.p., trova applicazione in tutti i procedimenti sanzionatori in genere e disciplinari in specie, costituendo un corollario naturale dei principi di garanzia della difesa e del contraddittorio (Cass. S.U. n. 17935/2008; n. 2197/2005).
?La preventiva contestazione dell'addebito all'incolpato deve, pertanto, riguardare anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano ove di essa si sia tenuto conto nella determinazione della sanzione irrogata, come avvenuto nella specie, avendo il provvedimento impugnato dato atto che "la recidiva è un elemento storico su cui l'Ordine ha fondato la propria decisione nella determinazione del quantum della sanzione da irrogare" escludendo, peraltro, la necessità della contestazione di pregressi comportamenti già sanzionati che andavano "semplicemente valutati dall'organo disciplinare" (V. pag. 3 prov. imp.).?
Costituisce, del resto, principio affermato dalle S.U. di questa Corte quello secondo cui nel procedimento disciplinare operano le norme del codice di procedura penale allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente in detto codice (S.U. n. 20773/2010; n. 23287/2010), ed è pacifico che, nell'ambito del sistema processual-penalistico, la recidiva, comportando un aggravamento della pena, debba essere contestata.?”
Pacifico quindi che ove si intenda nella sentenza fondare la decisione anche su eventuali altre sanzioni già comminate, va contestata la recidiva.