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PUBBLICITA’ DISPOSITIVI MEDICI: Ammesso l’uso di testimonial se non manifesta alcuna preferenza specifica

05/09/2014

TAR LAZIO 3/09/2014 n. 8943

Libero l’uso di testimonial nelle pubblicità di dispositivi medici se non danno “suggerimenti” al paziente. Così il TAR Lazio 8943/2014 nella sentenza emessa due giorni fa. Decisione che senza dubbio verrà accolta con grade favore al mercato e che, peraltro troverà applicazione anche per la pubblicità delle specialità medicinali.

Questi i fatti.

Un’ azienda italiana chiedeva al Ministero l’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 46/97 ad effettuare cortometraggi televisivi di un dentifricio e di un colluttorio.

L’istanza veniva rigettata in quanto nella prima immagine "risultava inquadrato un personaggio televisivo largamente noto al pubblico”

L’azienda presentava ricorso che veniva accolto dal  TAR in forza delle seguenti argomentazioni

- l’art. 117 del D.lgs. 2019/2006 (che si applica alle pubblicità sia dei farmaci che dei dispositivi medici) stabilisce che “la pubblicità di medicinali
non può comprendere una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico".

- Tale articolo nel vietare un messaggio pubblicitario contenente la raccomandazione di una persona largamente nota al pubblico presuppone un ruolo attivo del suddetto personaggio concretizzantesi in una funzione di accreditamento del prodotto e nel conseguente invito ad acquistarlo;

- Tale ruolo non è in alcun modo individuabile nella mera presenza del personaggio famoso nel messaggio pubblicitario in assenza di alcuna manifestazione di preferenza, sia pure implicita, da parte del suddetto personaggio per l'utilizzo del dispositivo medico

Nel caso di specie dunque, preso atto che si trattava di una mera presenza fisica dell’attore, il TAR ha ritenuto che posizione del Ministero fosse del tutto restrittiva e non conforme alla disciplina di legge.