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Processo amministrativo: non è necessaria la prova ma è sufficiente il "principio di prova"

22/10/2013

Const. Stato, Sez. V°, 2/10/2013, N. 4880

Un dipendente ha impugnato la sentenza con cui il TAR si era limitato al riconoscimento dell'indennità di missione al di fuori della sede di lavoro solo per un limitato periodo, sebbene detto riconoscimento fosse stato richiesto in giudizio per un periodo più ampio ed il Consiglio di Stato, nel rigettare l'appello, rammenta un principio fondamentale del giudizio amministrativo ovvero come anche in questo incomba – come nel piu' “ordinario” processo civile – sulla parte che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti alla base delle proprie pretese. Con la particolarità tuttavia che, dal momento che molto spesso la documentazione a suffragio delle proprie pretese risulta in possesso della medesima P.A. chiamata in giudizio, il cd. “onere della prova” risulta in questo caso “affievolito”, dovendosi quindi parlare più correttamente di “onere del principio di prova”.
In altri termini il ricorrente in un giudizio amministrativo ha l'obbligo di produrre tutte le prove a sua disposizione nonché d'indicare quelle di cui è a conoscenza. che tuttavia non sono nella sua disponibilità (in quanto in possesso della P.A.), permettendo in tal modo al giudice di disporne d'ufficio l'acquisizione, tramite l'ordine d'esibizione alla stessa Amministrazione; nel caso in questione, avendo il dipendente chiesto il riconoscimento d'indennità per un lungo periodo, ma essendosi limitato a provare il proprio diritto solo per un piu' ristretto lasso temporale, né avendo richiesto l'acquisizione di prove in possesso dell'amministrazione-datore di lavoro, correttamente il TAR ha limitato il riconoscimento alle sole indennità relative al periodo di cui il lavoratore ha dato piena prova.