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Scelta del criterio del prezzo più basso per l'alta standardizzazione e ripetitività della prestazione oggetto di gara

22/03/2018

T.A.R. Toscana, I°, 2/1/2018, n. 18

La questione affrontata dal TAR Firenze risulta di grande interesse in quanto riguarda una gara relativa al servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, che l’Istituto Zooprofilattico della Toscana e Lazio aveva predisposto con estrema precisione (stabilendo i percorsi esatti, i luoghi di consegna e ritiro, i mezzi da utilizzare ecc.) e che decideva d’affidare in base al criterio del prezzo più basso.

Trattandosi tuttavia di un appalto di servizi, il bando veniva impugnato nella parte in cui applicava detto criterio in quanto, sulla scorta del disposto dall’art. 95, commi 3 e 4 D.Lgs.n. 50/2016

  • si trattava di un servizio ad alta intensità di manodopera che, come tale, poteva essere aggiudicato esclusivamente in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi del comma 3° lett. a),
  • non si poteva configurare alcuna standardizzazione in quanto è un servizio di trasporto e, dunque, non può trovare applicazione il criterio del prezzo più basso (comma 4°, lett. b),
  • né, infine, si poteva parlare di “elevata ripetitività”, per cui non si poteva applicare neanche la lett. c) del medesimo comma 4° dell’art. 95 D.Lgs.n. 50/2016.

Il Tar Firenze ha tuttavia rigettato il ricorso riconoscendo, al contrario, come la puntuale e precisa definizione dell’oggetto della gara avesse di fatto reso le offerte “standardizzate” e quindi, non lasciando alcuna discrezionalità ai concorrenti, le loro proposte erano tra loro "differenziabili" solo per i diversi costi d’ammortamento e di manutenzione dei mezzi.

Il costo della manodopera, pedaggio, carburante ecc. dovevano pertanto risultare uguali per tutti i partecipanti, per cui la gara poteva affidarsi anche al prezzo più basso che come noto risulta essere, nel nuovo Codice, un criterio del tutto “residuale”, ovvero utilizzabile solo in casi del tutto eccezionali (ed espressamente previsti dal Legislatore).

Si segnala che la Linea Guida ANAC n. 2 tratta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché delle ipotesi eccezionali d’applicazione del criterio del prezzo più basso e, per una più approfondita analisi di detta Linea Guida n.2, lo studio Stefanelli&Stefanelli ha organizzato un breve ciclo di incontri (SCARICA brochure), in cui si affrontano anche le altre Linee Guida ad oggi pubblicate nonché i 2 Bandi Tipo ANAC.