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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: a rischio le promozioni "fino ad esauriento scorte"

20/02/2014
Valeria Fabbri

 Corte Giustizia UE, 19/12/2013, C-281/12  

Le offerte commerciali “fino ad esaurimento scorte” sembrano oggi a rischio ingannevolezza.

Se, cioè, in base ad un’offerta di questo tipo, mi reco a comprare un prodotto e non lo trovo più disponibile, può trattarsi di una pratica commerciale ingannevole.

E, come noto, ingannevolezza = violazione di legge.

Così pare desumersi dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 19.12.13, causa C - 281/12, relativa al caso di un consumatore - guarda caso proprio italiano - che, letta l’offerta di un pc disponibile “fino ad esaurimento scorte”, si è recato presso il rivenditore e non l’ha trovato, sebbene l’offerta fosse ancora valida.

La vicenda – passata al vaglio dell’Antitrust e del Tar Lazio, che hanno entrambi condannato la pratica commerciale – è infine approdata per il tramite del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia, cui è stato chiesto di chiarire il significato dell’art. 6 della Dir 2005/29/EC sulla definizione di “pratica commerciale ingannevole”, per poi qualificare come lecita o illecita la pratica commerciale in esame.

Ciò in quanto la versione italiana della Direttiva, così come confluita nel nostro c.d. “Codice del Consumo”, differisce leggermente – ma con la conseguenza di portare a dubbi di significato – dalle versioni degli altri paesi dell’Unione.

Questo, innanzitutto, il testo della “discordia”:

È considerata ingannevole una pratica commerciale checontenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o (..) inganni opossa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione èdi fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e inogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità (..)”

Il giudice italiano ha chiesto alla Corte se, per potersi dire ingannevole, una pratica commerciale debba, come da testo italiano della direttiva:

  1. non solo contenere “informazioni false
  2. ed “inganni o possa ingannare il consumatore

ma debba anche

  1. “(..)indurlo ad una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso”.

In sostanza, si è chiesto il giudice italiano, devono ricorrere i requisiti n. 1 e/o n. 2 della norma o serve contemporanemente anche il n. 3?

La Corte di Giustizia ha risposto che, perchè si possa parlare di pratica commerciale ingannevole e, quindi, illecita, devono ricorrere nello stesso tempo tutti requisiti (nello specifico, il n. 1 e il n. 2 anche in alternativa tra loro ed altresì il n. 3).

La Corte ha poi anche approfittato per chiarire il significato di “decisione di natura commerciale” del consumatore, affermando che rientra nella nozione ogni decisione “che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto”.

In questo senso, le offerte promozionali “fino ad esaurimento scorte” appaiono davvero a rischio illegalità, ove, in base alle loro modalità di organizzazione, siano idonee a falsare le decisioni commerciali dei consumatori.