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Cosa sono le polizze assicurative sanitarie "a secondo rischio"? Ce lo dice il Tribunale di Firenze

25/10/2017
Silvia Pari

Trib. Firenze, Sez. II civ., 9/10/2017, n. 3204

Con la sentenza n. 3204/2017 del 9 Ottobre scorso la II Sezione Civile del Tribunale di Firenze si è occupata di un tema di non sempre facile comprensione, ossia l’operatività delle polizze assicurative c.d. “a secondo rischio” in ambito sanitario.

Il caso è quello di una paziente, operata di protesi totale del ginocchio sinistro, la quale aveva convenuto in giudizio il sanitario che effettuò l’intervento nonché la struttura presso la quale detto intervento era stato eseguito.

Il medico aveva, a propria volta, chiamato in causa la compagnia assicurativa che lo tutelava per la responsabilità civile professionale la quale, tuttavia, aveva eccepito, fra le varie circostanze, l’inoperatività della polizza che, infatti, avrebbe operato soltanto “in secondo rischio”, ossia oltre il massimale eventualmente assicurato dalla struttura sanitaria o, in mancanza di copertura assicurativa della stessa, soltanto in ipotesi di sua insolvenza.

Il Giudice ha ritenuto di condannare il sanitario, in ragione della imperita esecuzione dell’intervento chirurgico e, in via solidale, la struttura sanitaria di riferimento, pur non rinvenendo nella condotta di quest’ultima alcun inadempimento diretto, dal momento che non vi era stato alcun concorso nella causazione del danno né la stessa era risultata inadempiente alle obbligazioni inerenti l’esecuzione del c.d. “contratto di spedalità”.

Quanto alla eccezione di inoperatività della polizza assicurativa del professionista, in quanto destinata ad agire “a secondo rischio”, il Tribunale di Firenze ha chiarito che <<(…) se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione (…) una copertura “a secondo rischio” (…) Quest’ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un’altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (…) una assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio quanto per il fatto altrui) non può mai operare “in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti>>.

Ecco dunque che - secondo la ricostruzione fornita dalla Sezione II Civile del Tribunale di Firenze - nel caso di specie, in ragione della esclusione di qualsiasi responsabilità diretta della struttura sanitaria (la quale, dunque, sarà chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 1228 c.c., soltanto per il fatto colposo dei propri collaboratori), la natura ontologicamente diversa della copertura assicurativa della struttura e di quella del sanitario impedisce che quest’ultima possa essere considerata efficace e operativa soltanto laddove non operi la prima (o laddove la prima sia inesistente o la struttura insolvente), con la conseguenza che ben dovrà la compagnia di assicurazione del professionista garantire copertura al sinistro.