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PAGAMENTI DA PARTE DELLE ASL CALABRESI: Dubbi di legittimita costituzione sull'impossibilita per i creditori di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria di ottenere soddisfazione
T.A.R. Calabria, Ord. 16 /1/2013 N.42
La legge prevede che chiunque vanti un credito – e sia munito di un titolo esecutivo - possa agire esecutivamente nei confronti del debitore e come, nel caso in cui trattasi di una Pubblica Amministrazione, il creditore abbia la facoltà di agire utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal codice di procedura civile, ovvero l'espropriazione mobiliare, l'espropriazione immobiliare ed il pignoramento presso terzi soggetti. Tuttavia, per tale tipologia di debitori (Amministrazioni Statali o enti pubblici economici), la legge prevede una procedura “allungata” in quanto il creditore, anche se munito di un titolo esecutivo, non può comunque procedere nell'esecuzione se non risultano trascorsi almeno 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (articolo 14, comma 1 D.L. 669/1996). Alternativamente a tale procedura (che potremmo definire “ordinaria”), il nostro ordinamento prevede però anche un altro rimedio da esperirsi in ambito prettamente “amministrativo”, ovvero il cd. “Giudizio di ottemperanza” in forza del quale è data facoltà al creditore di ricorrere al T.A.R. competente affinché fissi un termine perentorio per il pagamento ed, in caso di decorso di detto termine senza il pagamento “spontaneo” da parte della P.A. debitrice, il medesimo T.A.R. possa allora procedere alla nomina immediata di un Commissario ad Acta il quale, sostituendosi all'Amministrazione rimasta inerte, provvederà “materialmente” ad eseguire il pagamento richiesto (artt. 112 e 114 del Codice del Processo Amministrativo).
Apparentemente, dunque, il creditore parrebbe avere “dalla sua” un minimo di tutela normativa per tentare di recuperare i propri crediti, senonché (sfortunatamente) l'art. 6-bis, comma 2°, lett. a) e b) del D.L.n. 158/2012 (e ss.mm.ii.) ha modificato la disposizione di cui all'art. 1, comma 51° della L.n. 220/2012 fissando al 31/12/2013 il termine sino al quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle PP.AA. (tra cui anche quelle Sanitarie di quelle regioni con bilanci “in deficit” ricomprendendo, tra le azioni “inibite”, anche i giudizi d'ottemperanza di cui all'art. 112 cod. proc. Amministrativo. Entrambi i rimedi dunque, sia quello “ordinario” che quello amministrativo, risultano OGGI “sospesi”, impedendo così di fatto ai creditori della P.A. di poter agire per il legittimo recupero dei crediti finora maturati. Il T.A.R. Calabria, nella recente ordinanza in commento, ha però espresso seri dubbi circa la legittimità costituzionale di tale modificazione normativa, in quanto l'entrata in vigore della citata disposizione avrebbe sostanzialmente reso inattuato il diritto, riconosciuto in capo ai creditori, di poter agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni creditorie.
Se è pur vero infatti – argomenta il T.A.R. calabro - che detta norma risulti ispirata dall'intento di contribuire al risanamento del settore sanitario, lo è altrettanto il fatto che la stessa violi alcuni principi di diritto espressamente tutelati dalla Costituzione, in quanto la preclusione di ogni azione da parte dei creditori risulta (purtroppo) una vicenda che va avanti oramai dal 2010, con un susseguirsi di normative che hanno sempre “bloccato” ogni azione in danno alle PP.AA. sanitarie con proroghe annuali (al riguardo si rimanda alla citata ordinanza che elenca l'intero excursus normativo di concessione di dette deroghe alla facoltà di pignoramenti alle Amministrazioni Sanitarie).
Non potendo pertanto correttamente motivare in ragione della “eccezionalità” né tantomeno di una situazione “emergenziale” (se perdura dal 2010), il giudice amministrativo pertanto fortemente “sospetta” che detta (ennesima) normativa violi gravemente il principio di effettività del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) nonché quello del giusto processo (art.111 Cost.), oltre a ritenere che il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti di amministrazioni sanitarie si ponga in aperto contrasto con il diritto dell'individuo ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale (art. 47 Carta Diritti fondamentali Unione Europea, art. 6 Trattato di Lisbona).