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QUANDO SI PUBBLICANO ON LINE CONTENUTI E/O FOTOGRAFIE DI TERZI: alcuni accorgimenti per evitare di violare il diritto d’autore altrui

27/09/2016
Valeria Fabbri

Corte UE 8/09/2016, Causa C-160/15

Quante volte si pubblicano contenuti e/o immagini di terzi senza pensare di incorrere in qualche violazione? Infinite, a cominciare da quando, ad esempio, i titolari dei siti di e – commerce pubblicano le foto e la scheda prodotto dei fabbricanti degli articoli in vendita. 

Oppure quando si pubblicano on line contenuti di terzi citando la relativa fonte e pensando così di aver evitato ogni guaio.

Ma tutto ciò basta a mettere al riparo dalle eventuali contestazioni dell’autore?

Interessante sul punto il caso analizzato di recente dalla Corte di Giustizia nella causa in oggetto: qui il problema non era dato da una pubblicazione diretta di contenuti su un sito, ma dalla pubblicazione di più link che conducevano alla pagina di un sito che aveva a sua volta tratto senza autorizzazione dei contenuti dal sito titolare dei relativi diritti d’autore.

La Corte, nel pronunciarsi sul caso, ha innanzitutto chiarito quando intervenga la c.d. comunicazione al pubblico di contenuti protetti, il cui verificarsi determina la violazione del diritto d’autore altrui.

Tale comunicazione, stando ai giudici comunitari, interviene, cioè, quando:

  • c’è l’intenzione di divulgare i contenuti in questione;

  • lo si fa consapevolmente nei confronti di un pubblico nuovo rispetto a quello cui era riservata la comunicazione autorizzata dall’autore;

  • il tutto avviene per scopo di lucro.

Se ricorrono tali circostanze, nessun dubbio sul fatto che si sia caduti in pieno nell’illecito: ciò in base al principio per cui chi diffonde contenuti di terzi nell’ambito della propria attività professionale/commerciale – canale che, con tutta evidenza, gli “porta” soldi - deve necessariamente accertarsi che quanto intende diffondere non sia a sua volta stato pubblicato illegittimamente senza il permesso dell’autore.

E se gli ultimi a pubblicare fossero dei privati, apparentemente privi dell’intenzione di ricavarci un guadagno? Qui la Corte non ha escluso in toto che, pur in assenza di lucro, non possa intervenire la violazione.

Al contrario, nel caso dei privati, dice la Corte, vi sarà comunicazione al pubblico – e, quindi, violazione – quando:

  • si è a conoscenza di pubblicare link a materiale protetto pubblicato in violazione del diritto d’autore altrui e/o

  • quando i link pubblicati consentono agli utenti del sito ove si trovano di fruire delle opere protette in aggiramento di sistemi di protezione che consentirebbero l’accesso solo i c.d. “abbonati” al sito contenente il materiale protetto.

Quindi in tali casi delle buone regole di precauzione valgono per tutti, professionisti e non.