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Omologazione del verbale di conciliazione e corretto contradditorio: una interessante decisione del Trib. Di Lamezia Terme

30/07/2012

Decreto Tribunale di Lamezia n. 819/2012

Con Decreto n. 819 del 17 febbraio 2012 il Tribunale di Lamezia Terme si è espresso su di un tema particolarmente interessante: la verifica del requisito di ordine pubblico, previsto dalla legge per la concessione dell’omologazione ad un verbale di conciliazione, in relazione alla corretta instaurazione del contradditorio. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione “il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo”.
In sostanza la norma stabilisce che se un verbale di conciliazione è contrario all’ordine pubblico non può essere omologato dal Tribunale. Nel caso specifico il Giudice di Lamezia Terme, relativamente ad un verbale di raggiunta conciliazione in materia di usucapione, ha ritenuto che “…una verifica di ordine pubblico non (possa) prescindere da una deliberazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite …”.
Vale a dire che, secondo il Tribunale di Lamezia Terme il rispetto del requisito dell’ordine pubblico per l’omologazione di un verbale di conciliazione postulerebbe la necessaria verifica di quali siano in concreto “i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite” ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio.
Ciò comporta che ove si configuri un litisconsorzio necessario ex art. 102, comma 1, c.p.c. (“se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”) tutte le parti devono essere chiamate in mediazione: ove ciò non sia avvenuto (la chiamata in mediazione) l’eventuale verbale potrebbe essere considerato contrario all’ordine pubblico e quindi non omologato. A prescindere dai dubbi che fa sorgere la decisione del Tribunale di Lamezia Terme – in quanto la mancata chiamata in mediazione di parti in posizione processuale di litisconsorti necessari farebbe più pensare ad una contrarietà a norma di legge (violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.) che ad una contrarietà all’ordine pubblico – ciò non toglie che nello scarno panorama della giurisprudenza che si sta formando il decreto assunto deve far riflettere. Seguendo infatti il ragionamento del Giudice non vi è dubbio che in tema di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il litisconsorzio necessario fra proprietario del veicolo e assicuratore è pacificamente previsto dalla legge: il che implica la necessaria chiamata in mediazione di tutti i soggetti che sarebbero processualmente coinvolti. Profilo che potrebbe far scattare - a parere di chi scrive – anche una responsabilità in capo all’Organismo di Mediazione.

Diverse invece le considerazioni nell’ambito del contenzioso derivante da responsabilità medica, per il quale non sussistendo un contradditorio necessario tra le parti, non vi è “obbligo” di chiamata di tutti i soggetti (struttura, medico, assicurazione). Ciò non toglie che sotto il profilo pratico il coinvolgimento in mediazione di tutti soggetti che hanno interesse ad una risoluzione del conflitto in corso, se non “obbligatoria” ai fini della possibile omologazione, appare quanto meno fortemente opportuna al fine di un possibile accordo. Il verbale di conciliazione è, sostanzialmente, un contratto: come potrà mai concludersi – o se concluso come potrà mai avere corretta esecuzione – un contratto in cui non sono coinvolti tutti i soggetti interessati? Da qui la necessità, fortemente sentita oggi da chi crede in questo istituto, di lavorare affinchè tutti i soggetti coinvolti in un conflitto siedano attorno al tavolo della mediazione.