Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

NUOVO CODICE E MEPA: addio solo alle "manifestazioni d'interesse"?

15/06/2016
Fabio Caruso

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) contiene significative novità nella materia degli acquisti “e-procurement”, ovvero effettuati a mezzo dei sistemi informatici messi a disposizione delle Amministrazioni.

In particolare, per ciò che concerne il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è in corso d'aggiornamento da parte di CONSIP la documentazione generata automaticamente dal sistema, che dovrà essere resa conforme alla nuova disciplina introdotta dal Codice.

Nel frattanto, tuttavia, occorre porsi la domanda se si debba continuare ad utilizzare la piattaforma per gli acquisti sottosoglia, in quanto le nuove disposizioni in materia (art. 36 D.Lgs.n.50/2016) nulla dicono in merito all'obbligo d'acquisto sul MEPA per beni e servizi di valore inferiore a 209.000 €, obbligo imposto dalle normative cd. di  “Spending review” (non abrogate) nonché dall'art. 328 DPR 05/10/2010 n. 207 (invece abrogato).

Per acquisti inferiori ai 40.000 euro, infatti, il Nuovo Codice consente il ricorso all'affidamento diretto (purché adeguatamente motivato), mentre per gli acquisti superiori ai 40.000 (ma comunque al di sotto della soglia dei 209.000€) si dovrà utilizzare - previa effettiva analisi di mercato - la procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici.

A ciò s'aggiunge però quanto disposto all'art. 95 comma 3° D.Lgs.n. 50/2016, che elenca una serie di servizi aggiudicabili solamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché il successivo 4° comma, che limita le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'affidamento secondo il criterio del prezzo più basso.

Come si devono dunque interpretare tali nuove disposizioni di legge con le modalità oramai “classiche” d'acquisto sul MEPA (ovvero gli OdV ma, sopratutto, le RdO) ?

Altra questione “aperta” riguarda il cd. “Sistema dinamico di acquisizione” (SDA), che rappresenta una modalità d'acquisto utilizzabile per l'affidamento di forniture e servizi “tipizzati e standardizzati”, da effettuarsi esclusivamente con strumenti informatici, sia nella fase di prequalificazione, che nella successiva fase di selezione delle offerte.

Il nuovo Codice elimina infatti la fase del “Bando semplificato”, rendendo in questo modo ancora più rapidi i tempi della procedura d'acquisto, con una significativa riduzione anche dei costi per la predisposizione della gara; nel sistema precedente, infatti, il confronto concorrenziale relativo ad uno specifico appalto indetto da un'amministrazione iscritta al Sistema veniva preceduto dalla pubblicazione di un bando di gara semplificato, con l'invito a tutti gli operatori a presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella già indicata nella fase di ammissione al sistema di contrattazione elettronica.

Con l'eliminazione del bando semplificato non sarà invece più possibile la cd. “Manifestazione d'interesse” da parte delle imprese che intendono partecipare, con l'effetto che il S.D.A. inviterà automaticamente tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della lettera d'invito, avranno conseguito l'ammissione per la categoria merceologica oggetto dell'appalto in questione.

Una volta conseguita dunque l'ammissione, gli operatori economici saranno direttamente invitati a tutti gli specifici appalti indetti dalle varie Stazioni Appalti nella categoria merceologica di riferimento.

Resta inteso che, per ciò che concerne invece i bandi semplificati già pubblicati prima del 19/04/2016, rimarranno in vigore le norme del precedente Codice, che impongono l'espletamento di una procedura più complessa, oltre ad imporre una specifica e circostanziata “manifestazione d'interesse”.