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NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI
In data 15 dicembre la FNOMCeO ha approvato il nuovo codice dei deontologia medica.
Se segnalano molto sinteticamente - le principali novita:
- informazione sanitaria (art. 55-56-57)
Completamente rinnovata la disciplina della informazione sanitaria e della pubblicita dellinformazione stessa. Il Codice contiene infatti n. 3 articoli sul tema e una Linea Guida applicativa.
Permane lobbligo di richiesta di autorizzazione allOrdine ma sono molto piu ampi i possibili contenuti di detta informazione. La disciplina trova applicazione per i singoli medici ed odontoiatri e per le strutture sanitarie sia private che pubbliche.
Si allega alla presente lettera informativa testo collazionato della nuova disciplina e riepilogo per punto delle novita introdotte.
Sul prossimo numero di Odontoiatria de Il Sole 24 Ore Sanita verranno pubblicati due articoli a firma mia sul tema.
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rischio clinico (art. 14)
lart. 14 stabilisce che e il medico (e lodontoiatra) devono operare opera al fine di garantire le piu idonee condizioni di sicurezza del paziente contribuendo alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualita delle cure. -
Formazione Medici (art. 19)
Medici ed odontoiatri hanno l'obbligo professionale di aggiornarsi non solo in materia tecnico-scientifica, ma anche in materia etico-deontologia nonche gestionale-organizzativa. -
Cartella clinica (art. 26)
Piu incisive appaiono poi le nuove norme sulla cartella clinica. Lart. 26 stabilisce un obbligo per le strutture private di registrazione dei modi e tempi delle informazioni acquisite nonche i termini del consenso del paziente alle proposte diagnostiche e terapeutiche; inoltre e dobbligo registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili (con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. -
Consenso informato (art. 33)
Sul consenso invece si richiama lattenzione di medici ed odontoiatri sulla necessita di dare comunicazioni al paziente tenendo conto delle sue effettive capacita di comprensione, allo scopo di garantirsi una partecipazione reale alle scelte decisionali e quindi una adesione consapevole alle proposte diagnostico -
Tariffe Minime (art. 54)
In adeguamento poi al c.d. Decreto Bersani il nuovo Codice non prevede piu un obbligo di rispettare le tariffe minime (art. 54) -
Esercizio tramite societa professionali (art. 65)
Obbligo formale di notifica allOrdine dellatto costitutivo della societa
Circa poi la posizione del medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione, lo stesso deve sotto la sua responsabilita, che loggetto sociale sia esclusivo in relazione allattivita professionale dellalbo di appartenenza.
Deve inoltre rispettare le previsioni legislative (che verranno emanate) circa le partecipazioni societarie; resta inoltre responsabile (ma questo e comunque principio giuridico indiscusso) dei propri atti e delle proprie prescrizioni.
Si chiede inoltre al sanitario di non accettare assetti societari che in qualche modo lo portino a subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza professionale.
Infine verra istituito presso lordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, un apposito elenco che riporta i soci professionisti e le societa professionali (anche quella interprofessionale) alle quali partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi.
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Medicina Legale (art. 64)
Obblighi deontologici molto piu precisi per i medici legali che possono accettare lincarico solo ove possano vantare unadeguata competenza che deve essere supportata da specifica iscrizione al relativo albo professionale (dove non e chiaro se per albo professionale deve intendersi albo dei periti del tribunale oppure, effettivamente, altri albi professionali in campo sanitario) e devono altresi farsi affiancare, nei casi di particolare complessita clinica da un collega di comprovata esperienza. -
Prestanomismo (67)
Se infatti i contenuti sostanziali della norma non sono cambiati divieto di prestanomismo e obbligo di denuncia allordine ove si venga a conoscenza di situazioni di esercizio abusivo della professione e senza dubbio rilevante che mentre nel precedente Codice tale aspetto risultava incluso in altro articolo (lart. 13, titolato tra laltro Pratiche Convenzionali e denuncia di abusivismonellattuale codice e stato invece creato un precetto ad hoc (il nuovo art. 67) titolato proprio Esercizio abusivo della professione e prestanomismo. Cio rende il precetto piu forte e piu immediatamente conoscibile da parte degli iscritti. -
Direttore sanitario (art. 69)
Il nuovo codice prevede che il Direttore Sanitario debba garantire, nellespletamento della sua attivita, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dellautonomia e della dignita professionale allinterno della struttura in cui opera (obbligo gia previsto nel precedente codice) ma ha anche lobbligo formale di comunicare allOrdine il proprio incarico (e quindi non basta piu la comunicazione alla sola azienda USL) e deve vigilare che nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti che il codice definisce vessatori (senza stabilire pero in cosa consiste la vessatorieta) nei confronti dei colleghi.