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NUOVO CODICE APPALTI ed ONERI SICUREZZA: la prima applicazione ad un istituto che tanto aveva bisogno di chiarezza
TAR Salerno, I°, 6/7/2016, n. 1604
Finalmente il nuovo D.Lgs.n. 50/2016 sembra porre la parole “fine” all'annosa questione relativa all'obbligo d'indicazione degli oneri di sicurezza interni o aziendali da parte di un concorrente, che tanto ha occupato la giurisprudenza in vigenza del precedente Codice (D.Lgs.n. 163/2006).
Come noto in passato, stante la distinzione fra oneri da interferenza - espressamente relativi a quello specifico appalto ed obbligatoriamente da indicarsi da parte della P.A. appaltante in lex specialis (non potendo/dovendo, in caso di loro mancata quotazione in gara, essere indicati nelle offerte dei singoli concorrenti), ed oneri di sicurezza interni o aziendali - tipici di ogni azienda in quanto legati al costo che ciascuna sostiene per il rispetto della normativa sulla sicurezza – questi ultimi tuttavia, nel D.Lgs.n. 163/2006, erano previsti solo all'art. 87, comma 4° (relativamente alla verifica di anomalia delle offerte) nonché, letteralmente, richiesti esclusivamente per gli appalti di forniture di beni e servizi.
Da tale infelice formulazione legislativa ne era scaturito un contenzioso che aveva portato, solo nel 2015, ad un numero significativo di pronunce dello stesso Consiglio di Stato (1/4/2015, n. 1723; 9/4/2015, n. 1789; 13/5/2015, n. 2388; 26/5/2015, n. 2662; 7/9/2015, n. 4132), fino a giungere alle due pronunce dell'Adunanza Plenaria (20/3/2015 n. 3 e 2/11/2015, n. 9) a dimostrazione della difficoltà interpretativa di una normativa così mal scritta.
A fare chiarezza è giunto finalmente l'art. 95, comma 10° che recita “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e la sentenza del TAR Salerno n. 1604/2016, prima sull'argomento (per quanto a conoscenza di chi scrive), con estrema limpidezza afferma che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni in un'offerta di una concorrente è legittimo motivo d'esclusione in quanto espressamente richiesto dalla legge, né detta mancata indicazione può essere oggetto di soccorso istruttorio, in quanto relativo ad un profilo dell'offerta economica che, come noto, non può in alcun modo essere integrata.
Speriamo dunque che il nuovo Codice porti con sé - almeno - la fine del contenzioso sugli oneri di sicurezza.