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Nuovi obblighi di comunicazione e di data protection negli appalti c.d. “labour intensive”

25/02/2020
Art. 4 DL 124/2019 convertito in L. 157/2019

Gli obblighi previsti dal c.d. Decreto fiscale (art. 4 del D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019) in materia di appalti di lavori superiore a 200.000 € caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nella sede del committente richiederanno la messa in atto di particolari accorgimenti da parte del committente e delle ditte appaltatrici o subappaltatrici, sia da un punto di vista organizzativo che di data protection.

Vediamo quali sono gli obblighi previsti ed in quali ipotesi.

L’art. 4 del Decreto fiscale si applica ai contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati

  • di importo superiore a 200.000 €
  • caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nella sede di attività del committente e con uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.

Quali sono gli obblighi per le imprese appaltatrici?

Queste dovranno trasmettere entro 5 giorni lavorativi successivi al pagamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente

  • le deleghe di pagamento distinte per ciascun committente
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto con indicati codice fiscale, dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, ammontare della retribuzione corrisposta, dettaglio delle ritenute fiscali eseguite.

E per i committenti?

Dal canto loro i committenti non potranno limitarsi a ricevere la documentazione ma su di loro grava un onere di verifica e un obbligo di

  • sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa inadempiente fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto e per un importo pari alle ritenute non versate
  • darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 gg.

L’adempimento di questi obblighi comporta certamente la necessità di creare una struttura organizzativa in grado di farvi fronte in maniera strutturata.

Gli adempimenti imposti dal Decreto fiscale richiedono inoltre di trattare dati personali dei lavoratori, per cui sarà necessario strutturare misure organizzative che ne garantiscano la compliance anche ai sensi del GDPR.

In particolare, l’impresa appaltatrice dovrà

  • fornire ai propri dipendenti una informativa adeguata dell’obbligo di trasmissione dei dati personali indicati al committente
  • aggiornare il proprio registro dei trattamenti inserendo questa nuova ipotesi di trattamento
  • predisporre un canale idoneo ed individuare le persone incaricate di effettuare le comunicazioni
  • valutare anche da un punto di vista della data retention per quanto tempo conservare i dati inviati al committente.

Dal canto suo il committente sarà tenuto a

  • aggiornare il proprio registro dei trattamenti inserendo questa nuova ipotesi di trattamento
  • individuare le persone incaricate di ricevere la comunicazione e di verificare la correttezza degli adempimenti ed eventualmente comunicare gli inadempimenti all’Agenzia delle Entrate
  • valutare le modalità di conservazione dei dati personali, che presumibilmente potrebbero riferirsi ad appalti diversi
  • valutare anche da un punto di vista della data retention per quanto tempo conservare i dati tenuto conto anche dei possibili profili di responsabilità solidale nei confronti del lavoratore dipendente dell’appaltatrice.