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La nuova pubblicità sanitaria: il monito dell’AGCM!

03/04/2019
Mentre i diversi rappresentanti della CAO discutono a san Patrignano sulle Linee guida applicative della nuova disciplina in ambito pubblicitario, l’AGCM con la nota AS1574 (pubblicata sul Bollettino 19 marzo 2019) torna a scagliarsi contro la nuova legge.

La posizione dell’Antitrust è molto chiara:

  • la disciplina di cui all’articolo 1, comma 525, della legge di Bilancio 2019 reintroduce ingiustificate limitazioni all’utilizzo della pubblicità nel settore delle professioni sanitarie, che erano state rimosse dai precedenti interventi di liberalizzazione,
  • tali limitazioni non risultano né necessarie, né proporzionate all’interesse generale di tutelare la sicurezza del consumatore.

Ed infatti l’AGCM segnala chiaramente che stabilire una “comunicazione informativa”, avente ad oggetto i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni, che debba altresì “garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari” introduce un parametro di valutazione delle comunicazioni talmente vago e indeterminato da generare incertezza circa la legittimità della comunicazione stessa da parte dei professionisti.

E tale indeterminatezza - secondo l’AGCM - potrà essere utilizzata strumentalmente da parte degli ordini professionali per reintrodurre restrizioni alla concorrenza antecedenti alla legge n. 248/2006 (c.d. riforma Bersani).

L’Antitrust rileva peraltro - come dargli torto? - che la sicurezza dei trattamenti sanitari attiene piuttosto alle concrete misure e modalità di esercizio dell’attività sanitaria adottate dai professionisti, nonché ai controlli effettuati sulle stesse da parte dei soggetti preposti.
Inoltre anche il divieto di “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”, limita infatti ingiustificatamente l’impiego da parte dei professionisti di un’importante leva concorrenziale e si ostacola la possibilità per i consumatori di effettuare scelte maggiormente consapevoli.

Inoltre - altro elemento molto critico della nuova disciplina - è la competenza in capo all’AGCOM, che potrà determinare una commistione tra “nuove” competenze e quelle dell’AGCM che ha la competenza generale di vigilare sul rispetto delle disposizioni introdotte nel Codice del Consumo in sede di recepimento della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori.

Ora un commento di chi scrive.

Chi segue questa materia conosce bene gli scontri che si sono “consumati” in questi anni (dopo il decreto Bersani), dove la pubblicità è stato lo strumento (o comunque uno degli strumenti) attraverso il quale si è combattuto un nuovo modello di erogazione di prestazioni sanitarie (specie in odontoiatria).

La realtà è che la pubblicità è un tema importante e molto complesso, e avrebbe senza dubbio meritato una riflessione più attenta, volgendo lo sguardo (in primo luogo) alla tutela del paziente e (solo in seconda battuta) alla concorrenza tra gli erogatori.

Io credo sarebbe stato meglio avere più coraggio e chiamare gli interlocutori intorno ad un tavolo per un confronto più leale, da cui poteva scaturire una soluzione più equilibrata e meno attaccabile giuridicamente: ciò non è stato fatto.

E ci troviamo con una legge inapplicabile, che porterà a contenziosi infiniti, contro la quale l’AGCM ha già dichiarato guerra.