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La nozione di immissione sul mercato: la rilevanza dopo la Brexit

21/12/2020

Come noto, alla vigilia di natale è stato concluso l'atteso accordo tra Unione Europea e Regno Unito. L'accordo, sebbene disciplini nel dettaglio tutta la materia doganale delle merci che oltrepassano il confine europeo e britannico (fondamentale, sarà a tal fine capire se il proprio prodotto sia di origine europea e/o britannico), nulla ha aggiunto con riguardo alle disposizioni dettate dall'UK per i prodotti marcati CE. 

Ciò implica la definitiva cessazione del “mercato unico„ e la necessità per tutti gli operatori commerciali che commercializzano nel Regno Unito prodotti marcati CE di “regolarizzare„ il prodotto in maniera conforme alla “nuova„ normativa britannica. La “regolarizzazione„ dei prodotti marcati CE dovrà avvenire:

  • entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 per i prodotti marcati CE che presentano tutti i requisiti di sicurezza, qualità e prestazione previsti dalla normativa britannica.

Sul punto, si precisa come, per la quasi totalità dei prodotti marcati CE, il termine sarà quello del 31 dicembre 2021, e non quello del 31 dicembre 2020. Difatti, essendo appena avvenuta l'uscita dell'UK dall'UE, molte delle normative regolatorie europee in materia di requisiti di sicurezza, qualità e prestazione sono rimaste vigenti nel territorio britannico (in ogni caso l'accertamento sulla conformità delle due discipline dovrà essere effettuato, comunque, sulla base della singola e concreta qualifica normativa del prodotto CE).

Ma qual è il momento esatto per valutare i termini del 31 dicembre 2020 o 2021?

Tale momento, che ogni operatore economico deve assolutamente conoscere, è quello della “immissione sul mercato„, così come si ricava dal precedente accordo di recesso sottoscritto dalle parti nell'ottobre del 2019.

Vediamo di cosa si tratta e a cosa serve questa definzione.


Perché è importante capire se il prodotto è stato immesso sul mercato?

La conoscenza del momento di “immissione sul mercato„ sarà fondamentale per capire se i  prodotti marcati CE che si intende esportare nell'UK debbano rispettare la nuova normativa regolatoria britannica (sul punto, occorre precisare  come a partire dal 31 dicembre 2020 rimarranno fermi i nuovi obblighi di natura “doganale„ introdotti dall'accordo sulla brexit recentemente intervenuto). Difatti, qualora si riesca a dimostrare che tali prodotti CE siano stati immessi sul mercato britannico prima del 31 dicembre 2020 o 2021 (se rispettano gli stessi requisiti di si, non occorrerà procedere con alcuna regolarizzazione, così come previsto dall'art. 41, par. 1, dell'accordo di recesso del ottobre del 2019 (restano fermi, però, i nuovi  eventuali obblighi previsti per la registrazione degli operatori economici e del tipo di prodotto che si intende commercializzare nell'UK).

A livello pratico, la conoscenza di queste regole comporterà i seguenti vantaggi a favore dell'operatore economico:

  • ottenere la "garanzia" che il prodotto già commercializzato nell'UK o che si intende commercializzare entro il 31 dicembre 2020 o 2021 potrà essere legittimamente rivenduto e utilizzato nel territorio britannico;
  • evitare l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità Competenti, a causa dell'errato convincimento di aver immesso sul mercato un prodotto conforme alla sola normativa europea entro il 31 dicembre 2020 o 2021 (ciò potrebbe accadere, ad esempio, in caso di controlli svolti sulla merce dopo il termine di scadenza, qualora le Autorità Britanniche ritenessero che il prodotto si trovi nel territorio britannico illegalmente in quanto immesso sul mercato dopo il termine consentito);
  • gestire correttamente le scorte in magazzino dei prodotti già fabbricati (e magari corredati dalla documentazione richiesta dalla sola normativa europea), evitando di "riconvertire" l'intera produzione per conformarla alla normativa britannica (si pensi alla necessità di dover cambiare le informazioni nelle etichette, la marcatura, i simboli o alcune diciture sulla documentazione tecnica che accompagna il prodotto);
  • programmare "proficuamente" la fabbricazione e redazione della relativa documentazione corredata ai prodotti fino al termine del 31 dicembre 2020 o 2021, individuando con esattezza la merce che non dovrà essere regolarizzata.

Cosa si intende per "immissione sul mercato"? 

Per individuare la fase di "immissione sul mercato", occorre riportare tre definizioni indicate nel predetto accordo di recesso all'art. 40, lett. a), b) e c) ed esaminarle nel seguente ordine:

  • "b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un bene sul mercato dell'Unione o del Regno Unito”
  • a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”
  • "c) fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso: un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"

Da tali definizioni ricaviamo, in sintesi, due regole molto importanti:

  • il concetto di “immissione sul mercato” non riguarda la marca, tipologia o il genere di prodotto, ma la singola unità di prodotto esistente e identificabile (così si esclude che possano assumere rilevanza prodotti ancora non fabbricati e impossibili da identificare singolarmente);
  • è sufficiente un'offerta o accordo che trasferisca la proprietà o il possesso della singola unità di prodotto (è dunque evidente come non sia richiesta obbligatoriamente l'accettazione da parte di chi intenda acquisire il prodotto, essendo sufficiente già una mera offerta).

Tale impostazione è stata confermata anche dalle Linee Guida del Governo Britannico, nonché anche dalla “Notice to stakeholders Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products” inviata in data 13 marzo 2020 dalla Commissione Europea ai vari dipartimenti dell'Unione competenti.

Entrambi i chiarimenti di origine britannica ed europea, oltre a confermare le due regole anzidette, hanno introdotto un'ulteriore regola molto importante:

  • non è necessaria la consegna materiale del prodotto, in quanto è sufficiente l'offerta o l'accordo sul trasferimento.

Alla luce delle regole anzidette, possiamo affermare che il fabbricante di un prodotto potrà commercializzare nell'UK una singola unità conforme alla sola normativa europea, a condizione che sia stata formalizzata entro il 31/12/2020 ovvero entro il 31/12/2021 un'offerta o accordo di trasferimento della proprietà e/o del possesso.

I tipici contratti che nel commercio internazionale producono il predetto effetto traslativo sono:

  • il contratto di compravendita (ma anche la permuta o il contratto estimatorio);
  • il contratto di somministrazione (denominato, comunemente, come contratto di “fornitura” o “distribuzione”).

In caso di controlli chi ha l'onere di dimostrare che il prodotto sia stato immesso sul mercato entro il 31/12/2021?

Sul punto, l'art. 42 dell'accordo di recesso recita :

"È a carico dell'operatore economico che si avvalga dell'articolo 41, paragrafo 1, per un bene specifico l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione".

In caso di controlli sulla merce da parte delle Autorità competenti, pertanto, spetterà all'operatore economico, non alle Autorità, dimostrare di aver immesso sul mercato il prodotto entro il 31/12/2020 (ovvero entro il 31/12/2021 se il prodotto è marcato CE).

Come dimostrare l'immissione sul mercato prima del 23/12/2020?

Come si ricava dal predetto art. 42 dell'accordo di recesso, l'operatore economico potrà utilizzare qualsiasi “documento pertinente” per dimostrare la data di immissione sul mercato della singola unità di prodotto; tuttavia, l'accordo non specifica quali documenti possano servire a tale scopo.

Sul punto, Le Linee Guida del Governo UK, hanno chiarito che si può generalmente dare prova di aver immesso un prodotto sul mercato sulla base di qualunque documento pertinente, inclusi:

  • contratti di vendita di beni che siano già stati fabbricati e che soddisfano i requisiti legali
  • fatture
  • documenti relativi alla spedizione di beni per la distribuzione.

In sostanza, occorrerà dimostrare suddetta circostanza, fornendo le relative offerte/contratti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Tuttavia, raramente le offerte/contratti e le fatture indicano la singola unità di prodotto (con il numero di serie e/o di lotto, per esempio), specificando il più delle volte il numero dei prodotti richiesto appartente al tipo, marca o genere del prodotto stesso. Ciò di fatto impedirebbe all'operatore economico di dimostare di aver "immesso sul mercato" il prodotto entro la data del 31/12/2020 (o 31/12/2021 per i prodotti marcati CE).

Al fine di evitare di trovarsi in questa situazione di impossibilità, si indicano alcuni accorgimenti che potranno a tal fine risultare utili:

  • indicare il numero di serie o di lotto della singola unità prodotto nelle offerte, contratti o nelle fatture (a prescindere dalle modalità di conclusione dell'accordo);
  • mantenere aggiornati e conservare tutti i documenti interni all'organizzazione aziendale che consentano di rintracciare esattamente la data di immissione sul mercato della singola unità produttiva, inclusi, in caso di importazione ed esportazione, quelli presentati alle Autorità doganali e rilasciati dalle stesse.