Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo sui DPI: dichiarazione di conformità online

16/05/2018

Da circa un mese il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, dopo un periodo transitorio coinciso con l’entrata in vigore del 29 aprile 2016, ha definitivamente abrogato la Direttiva 89/686/CEE dopo quasi trent’anni di onorato servizio.

Il nuovo Regolamento -per sua stessa natura- è il tentativo di superare le differenze applicative riscontrate in passato attraverso un provvedimento identico per tutti gli Stati membri che non necessiti alcun recepimento. Lo scopo è di avvantaggiare la circolazione di beni e servizi in Europa e imporre nuove responsabilità in capo agli operatori economici della filiera.

Tra le conseguenze più rilevanti dell’applicazione della nuova disciplina: gli obblighi in relazione alla documentazione di accompagnamento del dispositivo.

Vediamo una delle novità che ha attirato più attenzione tra gli addetti ai lavori.

La dichiarazione di conformità, che attesta il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza applicabili al dispositivo, dovrà d’ora in poi essere allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul mercato (attività definita dal Regolamento stesso come “ fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul Mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”). Gli operatori economici, infatti, devono permettere alle Autorità di Vigilanza facile accesso al documento che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e presume la conformità del dispositivo.

Ma con quali modalità?

Il Fabbricante deve garantire che il DPI sia -alternativamente- accompagnato:

  • da una copia della dichiarazione di conformità per ogni singolo dispositivo (art. 8, comma 8), oppure
  • dall’indirizzo internet dal quale accedere alla dichiarazione di conformità (Allegato II, punto 1.4, lett. l).

Pertanto, non segnalare l’indirizzo internet ove reperire la dichiarazione può essere un problema qualora l’Azienda non ne fornisca una copia con il DPI (onere difficilmente realizzabile nell’immissione in mercato di occhiali da sole).

Questo requisito potrà essere soddisfatto ricorrendo a una “dichiarazione di conformità semplificata” composta da un’unica frase, da inserire nella nota informativa, contenente il rimando a una pagina Internet in cui è riportata la regolare dichiarazione di conformità.

Ma quali sono i rischi legati alla vendita di DPI già prodotti e accompagnati da note informative conformi all’abrogata Direttiva 89/686/CEE? Apparentemente nessuno, almeno per ora. L’art. 47 in tema di Disposizioni Transitorie stabilisce che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.

Molta confusione anche in relazione alle sanzioni che gli stati membri dovevano stabilire in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e che si sarebbero dovute applicare, ai sensi dell’art. 45, a decorrere dal 21 marzo u.s.. Ad oggi, abbiamo traccia soltanto della legge 163/2017 che, all’art. 6, delega il Governo a prevedere sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/425, entro il 21 novembre 2018.

Dunque, pene sospese (quali pene?) per chi non adempie alla dichiarazione di conformità online.

L’ennesimo periodo di interregno!