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NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO: di che si tratta?

23/10/2014

Con il D.L. 132/2014 il Governo italiano ha inserito nel nostro ordinamento un nuovo, ulteriore, strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; si conferma pertanto la volontà del legislatore di promuovere procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle liti tra privati davanti ad un giudice nel corso di un processo.

La procedura di negoziazione consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte dei soggetti in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione), con cui convengono di cooperare per risolvere una controversia vertente su diritti disponibili in via amichevole tramite l'assistenza di avvocati.

Vediamo in breve la procedura.

La parte che intende ricorrere alla nuova procedura, formula, per il tramite di un legale, un invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione, ovvero un vero e proprio accordo con cui le parti stabiliscono l'oggetto della controversia e convengono di cooperare in buona fede e lealmente per risolvere per via stragiudiziale la controversia con l'assistenza degli avvocati.

Lo svolgimento della negoziazione vera e propria potrà portare ad un esito negativo o positivo; in questa seconda ipotesi l'accordo viene sottoscritto dalle parti e dai legali che le hanno assistite e costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si tratta di una procedura facoltativa, prevista invece come obbligatoria (condizione di procedibilità) in ipotesi di

  • azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti

  • domanda di pagamento di somme fino a 50.000 €

In questi due casi la parte che intenda procedere in giudizio, è tenuta preliminarmente a tentare la procedura di negoziazione.

Si tratta evidentemente dell'ennesimo tentativo da parte del legislatore italiano di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali civili; ma da un altro punto di vista può essere considerata un'opportunità in più per definire velocemente e privatamente le controversie insorte tra due o più soggetti, con il vantaggio rispetto all'ordinaria transazione che l'accordo raggiunto e sottoscritto costituisce titolo esecutivo e come tale, qualora non venga ottemperato se ne potrà ottenere l'adempimento.

Si sta andando sempre di più verso un ampliamento dell'autonomia privata, anche nella fase di risoluzione delle controversie; sarà interessante vedere se questa nuova strada porterà ad una effettiva diminuzione del contenzioso giudiziale nonché ad una maggiore consapevolezza dei privati nella gestione dei rapporti giuridici che li riguardano.