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Morte del paziente con bassa percentuale di sopravvivenza: si determinano conseguenze penali?

11/05/2021
Laura Asti
David Vaccarella
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-01-2020) 17-04-2020, n. 12353Cons.St., V, 23/3/2021, n. 2476

La pronuncia in commento affronta un interessante aspetto in tema di “probabilità di sopravvivenza” e responsabilità penale del sanitario.
Il dibattito si concentra sulla configurabilità della responsabilità in capo al medico nell’ipotesi in cui avrebbe potuto, sebbene con una bassa probabilità, garantire la sopravvivenza del paziente.

Nel caso di specie, a fronte di una patologia tempestivamente diagnosticata, il sanitario non sottoponeva il paziente ad un intervento chirurgico al fine di ridurre la pressione intracranica, determinandone la morte.
In sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – mediante la nomina di un collegio peritale - emergeva che - se il paziente fosse stato operato - sarebbe comunque deceduto con una probabilità del 80-90 %.

La Corte di Appello, tuttavia, confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice di primo grado, affermando che “anche con una percentuale di successo dell’intervento chirurgico pari al 10/20% avrebbe avuto una valenza certamente più promettente e rassicurante in termini di probabilità logica e secondo un giudizio di credibilità razionale, qualora l’imputato si fosse da subito ed adeguatamente attivato allorchè ha visitato il paziente”

Di diverso avviso la Suprema Corte.

Accogliendo il ricorso dell’imputato, difatti, gli Ermellini richiamano in tema i noti principi della Sentenza SS.UU Franzese (Si veda Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 10-07-2002) 11-09-2002, n. 30328) , affermando che “nell’ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale”.