Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Modifiche alle disposizioni in materia di autocertificazione
LEGGE 12/11/2011 N. 183 "LEGGE DI STABILITA' 2012"
DIRETTIVA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 22/12/2011 N. 14
Importantissime novita sono contenute nella Legge di Stabilita 2012, entrata in vigore l'1/1/2012, che va a modificare il D.P.R. n. 455/2000 in materia di autocertificazioni e stabilisce, in via definitiva, la fine della temporanea validita delle autodichiarazioni.
Risulta infatti come l'art. 15 L.n. 183/2011 abbia modificato l'art. 40 D.P.R. n. 455/00, affermando che i certificati rilasciati dalle PP.AA non valgono piu' nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni - ma solo tra i privati - in quanto, d'ora innanzi, nei procedimenti pubblici hanno valore -in via definitivamente sostitutiva- le dichiarazioni di cui agli art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) nonche art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta) del medesimo DPR n. 445/2000. In conseguenza di cio le PP.AA. non possono piu' richiedere gli "originali" dei certificati che i privati cittadini hanno autocertificato nel corso di procedimento, ma sono obbligate alla loro acquisizione d'ufficio; non solo in quanto, nell'ipotesi in cui un Funzionario pubblico non proceda a detta acquisizione "d'ufficio", continuando a far indebita richiesta degli originali al privato concorrente, tale comportamento configura una violazione dei doveri d'ufficio (di rilevanza penale). Tutto questo significa che, dal 1/1/2012, tutti i concorrenti aggiudicatari di una pubblica gara non potranno piu' essere obbligati al deposito dei certificati originali, dovendo procedere la Stazione appaltante alla loro diretta acquisizione ma, se cio certamente "solleva" il concorrente da un considerevole onere documentale, tuttavia ci si augura che (tale novita) non venga ad incidere sui "tempi" della stipula contrattuale, dilatando i termini di sottoscrizione dei contratti in conseguenza o dell'eventuale inerzia della P.A. appaltante (nell'acquisire d'ufficio i certificati originali) oppure, piu' verosimilmente, dell'inerzia delle altre PP.AA. al rilascio di detti originali.