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M.E.P.A.: si puo ricorrere al libero mercato quando il mepa offre beni e servizi a prezzi superiori a quelli normalmente praticati?

24/02/2014

Parere Corte Conti E.R. 17/12/2013, n. 286

La Corte dei Conti (sez.reg. controllo Emilia-Romagna) torna sulla dibattuta questione se le PP.AA. sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di beni/servizi d'importo inferiore alle soglie comunitarie.
Il Comune di Parma aveva rivolto alla Corte dei Conti un quesito molto semplice: se sul libero mercato si trovano prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli che si rinvengono sul M.E.P.A., le Pubbliche Amministrazioni sono ugualmente obbligate a comprare tramite mercato elettronico ?
La risposta del giudice contabile è lapidaria: innanzitutto per M.E.P.A. deve intendersi non solo quello CONSIP ma anche quello della stessa P.A. appaltante (se realizzato), nonché quello della Centrale di committenza regionale, a cui poi deve aggiungersi come gli strumenti per procedere agli acquisti sul M.E.P.A. siano molteplici e variegati, andando dalla “Richiesta d'offerta” (cd. R.d.O.) - con cui è sempre possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative dei prodotti/servizi pubblicati su cataloghi online – all'”Ordine di acquisto” (cd. O.d.A.) - che invece consente d'acquisire sul M.E.P.A. i prodotti/servizi con le caratteristiche e condizioni contrattuali già fissate.
Stante dunque questo ventaglio d'opportunità, la Corte dei Conti lascia (implicitamente) intendere come non sia ipotizzabile una miglior performance d'acquisto “andando sul libero mercato”.
Non solo in quanto la Corte dei Conti, affermando che il M.E.P.A. rappresenta “un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese [.] e, quindi, anche di quella asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul MEPA”, di fatto “suggerisce” alle Pubbliche Amministrazioni, qualora dovessero rinvenire sul libero mercato un operatore economico con prezzi inferiori a quelli MEPA, di “convincerlo” a caricare il proprio catalogo sul mercato elettronico ed ovviare, in tal modo, la prescrizione di cui all'art.1, comma 450, Legge finanziaria 2007 che sancisce l'obbligatorietà del M.E.P.A. per gli acquisti di beni/servizi d'importo inferiore alle soglie comunitarie nonché la conseguente assoluta nullità dei contratti stipulati con modalità differenti da quelle previste dalla succitata disposizione.