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MEDIAZIONE IN SANITA’: Valida la CTU e la proposta anche in assenza della parte
Ordinanza Tribunale di Roma, sez. XIII del 09/04/2015
Mentre la Scuola Superiore della Magistratura promuove per tutti i magistrati corsi che sensibilizzano i giudici circa il valore della mediazione, c’è già chi da tempo – il giudice Moriconi del Tribunale di Roma – si occupa di mediazione ed interpreta il D.Lgs 28/2010 in maniera tale da favorire (o spingere) al massimo il raggiungimento di una accordo tra le parti.
L’ultima decisione è l’ordinanza 29 aprile 2015 nel procedimento RG n. 33187/2013 in materia di responsabilità medica.
I fatti
Un paziente, lamentando un grave danno a seguito di operazione chirurgica presso struttura sanitaria privata (perdita completa della vista dell’occhio destro in persona sessantunenne), chiamava in mediazione sia la struttura sanitaria che la relativa assicurazione.
Non si presentavano in mediazione né l’una né l’altra, sostenendo la necessità di una più approfondita indagine circa i profili di responsabilità dell’équipe.
In mediazione, pur in assenza delle altre parti convocate, il paziente chiedeva di nominare un perito, che veniva effettivamente nominato dal mediatore e successivamente depositava la sua perizia.
Tenuto poi conto che l’Organismo al quale il paziente si era rivolto prevedeva la possibilità della proposta anche in assenza delle parti convocate ma assenti per loro scelta (nel caso struttura sanitaria ed assicurazione), il mediatore formulava la sua proposta conciliativa.
Allegando tali atti (perizia effettuata in mediazione e proposta conciliativa del mediatore) il paziente incardinava la causa avanti al tribunale di Roma (giudice Moriconi).
Quest’ultimo attraverso un’ordinanza di ben 15 pagine (con tanto di indice iniziale) spiega perché la procedura seguita dal mediatore è stata corretta e come può essere legittimamente utilizzata la perizia effettuata in mediazione pur in assenza delle parti.
In sintesi si affermano i seguenti principi
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la mediazione può essere esperita anche se le parti convocate sono assenti; infatti non solo non sussistono divieti normativi espressi sul punto e il legislatore ha introdotto molte norme (specie con il Decreto Fare) finalizzate a “spingere” la parte a partecipare, ma soprattutto il raggiungimento di un accordo (finalità della legge) può essere raggiunto anche attraverso strumenti che rafforzando tale possibilità “implicano la proiezione esterna di alcuni contenuti della mediazione, attraverso ad esempio la formulazione (e comunicazione) della proposta della parte presente ovvero di quella, formale, del mediatore, alla parte assente”
Né il quadro giuridico può dirsi cambiato dopo il lgs 148/2011 (c.d. Decreto Fare)
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la consulenza svolta in mediazione è legittima: sul punto si richiama la precedente ordinanza dello stesso giudice Moricone 17 marzo 2014 RG. n. 78493-12 -
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la consulenza espletata in mediazione pur in assenza delle altre parti può essere prodotta nella causa successiva: sul punto il giudice considera che l’ordinamento tutela il contradditorio nel conflitto tra le parti; se poi una parte decide di non voler partecipare ciò non può precludere l’uso dello strumento fornito dall’ordinamento (in questo caso la mediazione). Circa poi il rispetto della terzietà della perizia il Giudice fa presente che il perito è nominato dal mediatore e non dalla parte: non vi è ragione pertanto per ritenere che la perizia non sia terza ed equilibrata.
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la consulenza tecnica assunta in mediazione può poi essere utilizzata dal Giudice per formulare la proposta ex art. 185 cpc.
Qui l’ordinanza è senza dubbio innovativa: il giudice infatti, condividendo le valutazioni svolte dal perito nominato dal mediatore, le utilizza per formulare la proposta ex art. 185 cpc (che per i “non addetti ai lavori” è la norma del codice di procedura civile che dà potere al giudice di tentare la conciliazione tra le parti facendo una proposta conciliativa). E quindi il Giud. Moriconi formula la sua proposta (40.000 euro di risarcimento di cui 80% a carico della struttura sanitaria con manleva dell’assicurazione ed il restante 20% a carico dei medici divisi in quota parte), dando un tempo prestabilito alle parti per decidere se aderire o meno, chiedendo altresì che, nel caso di mancato accordo, le parti indichino le diverse posizioni assunte e per quale motivo non si è raggiunta la conciliazione.
Ciò al dichiarato scopo di valutare eventualmente, in causa, la responsabilità della parte che non ha permesso il raggiungimento dell’accordo.
Commento finale.
Due sensazioni leggendo l’ordinanza: da una parte la sensazione di uno stravolgimento dell’istituto della mediazione (percezione forte in chi – come la scrivente – è mediatore e pensa che la mediazione non sia un giudizio ma un mezzo di possibile componimento di un conflitto); dall’altra parte una innegabile soddisfazione nel vedere che il continuo “boicottaggio” dell’istituto (che si concretizza nel non presentarsi mai alle mediazioni e quindi nel farle fallire) comincia finalmente a venire “sanzionato” dalla magistratura.
Un piccolo riscatto per chi negli ultimi 4 anni ha creduto nella mediazione spendendoci tempo ed energie.