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Mascherine: quali le sanzioni penali se si tratta di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) privi dei requisiti di sicurezza previsti dal Reg. UE 2016/465

08/02/2021

Il D. Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019 - con il quale entrano pienamente in vigore le nuove prescrizioni di armonizzazione del diritto nazionale riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) per la progettazione, la fabbricazione e la messa a disposizione sul mercato dei DPI – ha profondamente modificato la disciplinata dettata dal D.lgs 475/1992, riscrivendone in particolare l’articolo 14 relativo alle “sanzioni e disposizioni penali”.  

Nell’attuare il Regolamento UE 2016/465, il D.lgs 17/2019 ripropone una catalogazione dei DPI rispetto all’entità della lesione che mirano a prevenire e a tal proposito distingue tra:

  • Dispositivi di I Categoria, di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità, i quali potranno essere messi in commercio previa Dichiarazione di Conformità;
  • Dispositivi di II Categoria, atti a proteggere la persona dai rischi medi che non rientrano né nella I né nella III Categoria;
  • Dispositivi di III Categoria, di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi gravi (morte o lesioni gravi e di carattere permanente) i quali – unitamente ai Dispositivi di II Categoria – dovranno passare al vaglio di un Organismo notificato o autorizzato per poter emettere la Dichiarazione di conformità.

In quali sanzioni penali può incorrere colui che produca o immetta sul mercato DPI come le mascherine privi dei RES?  

La completa riscrittura dell’art. 14 del D.lgs  n. 475/1992 sancisce un significativo inasprimento dell’apparato punitivo prevedendo sia sanzioni amministrative pecuniarie sia sanzioni penali a seconda dell’autore dell’illecito, della violazione accertata e della tipologia di DPI.

Occorre specificare che le sanzioni penali previste dal comma 1 lett. c) dell’art. 14 d.lgs 475/1992 prevedono l’arresto da 6 mesi a 3 anni in caso di produzione o messa a disposizione sul mercato di DPI di III Categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza da parte del fabbricante, nonché di immissione sul mercato degli stessi da parte dell’importatore.

Un recente ed interessante caso di contestata violazione della normativa sulla sicurezza CE di cui al Reg. 2016/425 sui DPI sanzionabile ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. c) si configurava in relazione all’importazione – in periodo emergenziale – di mascherine qualificabili quali DPI di III Categoria apparentemente conformi (così difatti venivano presentate da parte del fornitore estero), ma in verità accompagnati da Certificati emessi da un Organismo Notificato che si scopriva (solo in sede di controllo doganale) non autorizzato al rilascio della certificazione ai fini della marcatura CE per i predetti dispositivi.

Essendo i DPI in questione ritenuti privi della documentazione idonea a certificare il possesso dei RES imposti dalla normativa comunitaria, l’Agenzia delle Dogane procedeva al sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. degli stessi, per il quale interveniva successivamente convalida da parte del Pubblico Ministero, avverso la quale la difesa depositava tempestivo riesame.

Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, giudicando comprovati i motivi di doglianza presentati dalla difesa dell’indagato, riteneva il provvedimento affetto da nullità.

Ciò avrebbe dovuto determinare la restituzione dei beni all’avente diritto.

Tuttavia, il Tribunale valutava di non provvedere, qualificando quelle mascherine quali beni soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2 c.p.

La sola circostanza “formale” di carenza di una corretta dichiarazione di conformità è stata ritenuta infatti sufficiente in fase cautelare per ritenere quei beni potenzialmente pericolosi.

L’esito del procedimento potrà di certo meglio chiarire se quelle mascherine sono conformi.

Massima attenzione per l’importatore, anche nel periodo emergenziale: il rischio dell’apertura di un procedimento penale, purtroppo, è alto.