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I marketplace possono essere ritenuti responsabili per il danno provocato dal prodotto difettoso. Il caso Bolger vs Amazon
La Sig.ra Bolger acquistava una batteria sostitutiva per il proprio computer portatile su Amazon; Amazon riceveva il pagamento della transazione, reperiva la batteria nei propri magazzini, provvedeva all’imballaggio con marchio Amazon e consegnava il prodotto. Dopo qualche tempo la batteria esplodeva provocando gravi danni alla Sig.ra Bolger, la quale si rivolgeva alla giustizia californiana per chiedere il risarcimento del danno e la responsabilità oggettiva di Amazon per danno da prodotto difettoso. La corte di Appello della California ha riconosciuto la responsabilità oggettiva di Amazon.
Quali sono i presupposti che hanno orientato i giudici californiani verso tale decisione?
Amazon nelle proprie difese declinava qualsiasi forma di responsabilità sostenendo di essere un mero fornitore di servizi, in particolare di servizi di intermediazione, del tutto estraneo alla produzione, distribuzione e vendita dei prodotti.
La Corte di Appello al contrario ha ritenuto che Amazon facesse parte della catena di distribuzione del prodotto a pieno titolo, in quanto
- Aveva attirato il consumatore sul proprio sito per l’acquisto
- Il contratto di acquisto era stato concluso sempre attraverso il sito Amazon
- Amazon aveva ricevuto il pagamento della transazione
- Il prodotto si trovava nel caso di specie già stoccato nei magazzini Amazon, veniva imballato in un pacco a marchio Amazon e la spedizione era effettuata tramite il servizio di logistica di Amazon.
Di fatto dunque il ruolo della piattaforma non sarebbe stato solo quello di mero facilitatore, quanto piuttosto può ritenersi paragonabile a quello del venditore o del distributore; secondo la Corte Amazon, così come il venditore tradizionale, potrebbe essere l’unico soggetto disponibile per il consumatore danneggiato per vedersi riconosciuto il risarcimento.
Di fronte al dilagare delle vendite online e al ruolo delle piattaforme qual è la posizione dell’UE?
Come noto la direttiva sul commercio elettronico n. 31/2000, recepita in Italia dal D.Lgs. 70/2003, esonera le piattaforme online da responsabilità sul presupposto che si tratti di meri intermediari.
Si tratta però di un quadro normativo destinato a mutare profondamente nei prossimi anni ed in parte già intaccato dal recente Regolamento UE 2019/1150 oppure dalle direttive 2019/770 e 2019/771, che fanno riferimento alle piattaforme digitali promuovendo il loro inquadramento nella nozione di venditore e quindi di soggetto verso cui orientare le richieste del consumatore in ambito contrattuale e risarcitorio. La stessa Commissione europea ha sostenuto che “sia fondamentale rafforzare e modernizzare le regole applicabili ai servizi digitali in tutta l’UE, dichiarando i ruoli e le responsabilità delle piattaforme on line. La vendita di beni illeciti, pericolosi o contraffatti e la diffusione di contenuti illegali devono essere contrastate con efficacia tanto online che offline”.
Qualora effettivamente si superasse la nozione di mero intermediario o facilitatore, attribuendo alle piattaforme on line il ruolo di venditore o di distributore o comunque di soggetto facente parte a pieno titolo della catena di distribuzione, troverebbe applicazione ai marketplace la normativa in materia di responsabilità da prodotto difettoso e sulla sicurezza del prodotto, con evidenti vantaggi in tema di tutela del consumatore ma con l’esigenza da parte dei gestori delle piattaforme di rivalutare alcuni aspetti del loro business model, che attualmente vede l’ingresso di prodotti da paesi terzi senza alcuna verifica in tema di sicurezza da parte delle piattaforme.