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L’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sul recesso illegittimo nei contratti: a quali condizioni il risarcimento del danno?
Sentenza Cass. Civ. N. 227/13 – artt. 1175, 1375 c.c., art. 2 Cost.
Tra le ultime pronunce in materia di contratti commerciali, si segnala la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 227/2013, con cui la Suprema Corte affronta la tematica del c.d. recesso illegittimo.
Il caso, già verificatosi in passato tra imprese diverse, riguarda ancora una volta un contratto commerciale di fornitura stipulato tra due grosse aziende del settore automobilistico, l’una produttrice, l’altra venditrice.
L’accordo veniva interrotto dall’azienda produttrice per presunta violazione di pattuizioni contrattuali da parte della distributrice. Ques’ultima, reputando che il recesso esercitato dovesse essere qualificato come illegittimo, in quanto foriero di danni economici per sè, incardinava la causa da cui è scaturita la pronuncia in esame.
Gli aspetti interessanti che si possono estrapolare dalla sentenza della Suprema Corte sono due.
Il primo riguarda il concetto di recesso illegittimo: quando il recesso può configurarsi tale?
La Suprema Corte così risponde: il recesso illegittimo non interviene solo quando una delle parti recede in maniera difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto e/o comunque in violazione di una qualche specifica clausola contrattuale.
Il recesso, prosegue la Cassazione, seppur effettuato nel rispetto del contratto, può ugualmente qualificarsi come illegittimo quando operato nella consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all’altro contraente.
Ciò in quanto il recesso, secondo il combinato degli artt. 1175 e 1375 c.c. (dovere di correttezza e buona fede) e dell’art. 2 Cost., deve essere esercitato nel rispetto di un dovere di solidarietà, ai sensi del quale ogni contraente deve agire in maniera tale da preservare gli interessi dell’altra.
In sintesi, secondo il ragionamento della Corte, recedere da un contratto nel rispetto delle modalità stabilite, ma con la consapevolezza di arrecare un potenziale danno alla controparte, equivale ad un inadempimento.
Ergo, alla parte danneggiata si apre la possibilità di rivalersi sulla recedente.
Ma attenzione, sul punto, alla prova del danno.
Ecco, infatti, il secondo aspetto di interesse della sentenza: con la sentenza n.227/13 la Suprema Corte statuisce che, in caso di recesso illegittimo, il risarcimento interviene solo in caso di prova dell’effettivo pregiudizio patito.