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Liquidazione del danno alla salute: le nuove tabelle di Milano 2021

31/03/2021
Silvia Pari

È di pochi giorni fa la pubblicazione (invero assai attesa), delle nuove Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, contenenti l’aggiornamento dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, considerato nelle sue diverse componenti.

Come noto – al di là delle ipotesi di rinvio ex lege a tabellazioni differenti – le Tabelle di Milano rappresentano il principale punto di riferimento nella elaborazione di criteri omogenei e prevedibili in materia di risarcimento del danno alla salute, cui la stragrande maggioranza dei Tribunali italiani fa assiduo riferimento nell’esercizio dell’attività giurisdizionale in materia.

Ed ecco che, con la nuova versione del documento, l’Osservatorio ha provveduto non soltanto ad aggiornare i valori tabellari per la liquidazione del danno derivante da lesione dell’integrità psico-fisica, tenendo conto dell’indice di rivalutazione ISTAT dal 01.01.2018 al 01.01.2021, ma ha, altresì, provveduto ad elaborare/modificare ulteriori documenti di indirizzo, fra i quali: 

  • Nuovo quesito medico-legale;
  • Criteri orientativi per la liquidazione del danno c.d. da “premorienza”;
  • Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario;
  • Criteri orientativi per la liquidazione del danno c.d. terminale.

Vediamo, in sintesi, le principali novità introdotte.

1. Liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute

Oltre a prevedere l’aggiornamento dei valori di liquidazione del danno – che risultano aumentati secondo il coefficiente di rivalutazione dell’1,38% di cui agli indici ISTAT 2018-2021 – le nuove Tabelle di Milano 2021 scorporano l’importo da riconoscere a titolo di danno biologico (inteso come lesione permanente del bene salute) da quello da riconoscersi, invece, a titolo di danno c.d. “morale”, superando, dunque (pur se soltanto dal punto di vista liquidativo) quell’indirizzo, invalso negli anni passati, che aveva rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla compromissione della salute. 

2. Il nuovo quesito medico-legale

Nel solco dell’orientamento già invalso in precedenza, l’Osservatorio di Milano ha ritenuto di confermare la propria propensione per una formulazione unica del quesito medico-legale da proporre ai CTU in sede di accertamento tecnico, a prescindere da quali siano genesi causale ed entità della lesione prospettata dal danneggiato, aggiornando, tuttavia, la terminologia utilizzata. In tal senso, infatti, non si parla più di solo danno biologico bensì, più correttamente, di “danno biologico/dinamico-relazionale” e, quanto al c.d. “danno morale”, si ritiene preferibile riferirsi a esso con il sintagma “danno da sofferenza soggettiva interiore”.

Un chiarimento giunge anche con riguardo all’annoso tema della “personalizzazione”, ossia quella percentuale aggiuntiva riconosciuta, a titolo risarcitorio, nel caso in cui il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche relative al caso concreto. A tale proposito l’Osservatorio, richiamandosi alla giurisprudenza prevalente in materia, ribadisce che potrà darsi ingresso a tale incremento soltanto laddove le suddette circostanze risultino  diverse e ulteriori rispetto a quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce.

3. Liquidazione del danno c.d. da premorienza

Novità anche sul fronte del danno non patrimoniale risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, muoia prima della liquidazione del suddetto pregiudizio, per una causa esterna e indipendente dalla lesione subita.

Si tratta del c.d. “danno da premorienza”, sulla cui liquidazione si sono succedute, nel corso del tempo, numerose tesi giurisprudenziali e dottrinali, oscillanti tra l’equità pura e il calcolo strettamente matematico.

L’Osservatorio di Milano ha deciso, invece, di optare per un criterio liquidativo che utilizza come parametro il rapporto tra risarcimento medio – secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano – e aspettativa di vita media, con una forbice che va dalla prossimità dell’evento (dove il danno è ragionevolmente maggiore) sino alla stabilizzazione (con un progressivo decrescere dell’importo liquidato). Nello specifico, infatti, si ritiene che il pregiudizio sofferto durante il primo e il secondo anno abbia intensità maggiore rispetto a quello sofferto a partire dal terzo anno, sicchè i valori risarcitori relativi al primo arco temporale sono valutati come più elevati. 

4. Liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario

L’Osservatorio, a seguito della disamina di un campione giurisprudenziale di circa 100 sentenze di merito, distingue quattro ipotesi di danno riguardanti il diritto all’autodeterminazione, a seconda dell’intensità della violazione, individuando per ciascuna di esse una forbice risarcitoria prestabilita:

  1. Liquidazione da € 1.000 a € 4.000 per il danno all’autodeterminazione di lieve entità;
  2. Liquidazione da € 4.001 a € 9.000 per il danno all’autodeterminazione di media entità;
  3. Liquidazione da € 9.001 a € 20.000 per il danno all’autodeterminazione di grave entità;
  4. Liquidazione oltre € 20.000 per il danno all’autodeterminazione di eccezionale entità.

L’appartenenza all’una o all’altra fascia di riferimento viene ricondotta alla valutazione di una serie di parametri, fra i quali l’entità dei postumi conseguenti al trattamento, il grado di sofferenza interiore che ne sia conseguito, la vulnerabilità del paziente, la natura dell’intervento e delle sue alternative terapeutiche, il contegno tenuto sotto il profilo informativo.

5. Liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale

Da ultimo, l’Osservatorio affronta il tema del danno c.d. terminale, ossia il danno risarcibile alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo.

In tal senso, preso atto della assoluta “anarchia liquidativa” vigente in materia, con risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale, il gruppo di lavoro ha ritenuto di elaborare una proposta di tabellazione di tale fattispecie di danno, improntata ai seguenti principi e criteri: 

  1. Unitarietà e onnicomprensività, affinché all’interno della categoria del danno terminale sia ricompreso ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
  2. Durata limitata, convenzionalmente, a 100 giorni (dal momento che, per sua stessa definizione, il danno terminale non può protrarsi per un tempo indeterminato);
  3. Comprovata percezione della fine imminente;
  4. Intensità decrescente con il passare del tempo, nella logica secondo cui la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo (corrispondente ai primi tre giorni), per poi scemare nella sua progressione temporale (dal quarto al centesimo giorno);
  5. Individuazione convenzionale di un importo massimo pari a € 30.000 per i primi 3 giorni (con determinazione cui il Giudice provvederà secondo il proprio equo apprezzamento) e di importi giornalieri decrescenti dal quarto giorno al centesimo.