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“LINEE GUIDA” SULLA MODALITA DI REPERIMENTO DELLE RISORSE PER SODDISFARE I CREDITORI PRIVATI
TAR BRESCIA, ORDINANZA N. 183/2013
Ancora una volta parliamo dell'”Ottemperanza” quale rimedio alternativo messo a disposizione dal nostro ordinamento per far sì che chiunque (società o privati) possa recuperare i propri soldi nei confronti di una P.A. “restia” ad onorare i propri debiti. Accanto infatti ai “metodi ordinari” utilizzati per tentare di recuperare i crediti (decreto ingiuntivo, pignoramento, espropriazioni immobiliari etc.) è sempre possibile, nel caso in cui i soggetti debitori siano enti pubblici, ricorrere al TAR competente affinché nomini un Commissario ad acta il quale, sostituendosi all'ente inadempiente, sia in grado di reperire e/o accantonare nel tempo le somme dovute; il “ricorso per ottemperanza”, dunque, si presenta come un ottimo strumento di tutela per le imprese creditrici della P.A.. Il TAR Brescia ha recentemente emesso una significativa ordinanza proprio nell'ambito di un giudizio di ottemperanza instaurato da un creditore privato (una Fondazione) nel tentativo di recuperare un ingente credito nei confronti di un Comune; i giudici amministrativi non solo hanno provveduto a nominare un Commissario ad acta (dotato dei “poteri” di cui si diceva poc'anzi), ma altresì hanno anche dettato alcune “linee guida” da utilizzarsi nel reperimento delle risorse economiche:
1. l'ente, ai sensi dell'art.194, comma 1 D.Lgs 267/2000, deve innanzitutto provvedere a riconoscere formalmente il proprio debito;
2. contestualmente deve essere elaborato, da parte dello stesso Ente, un “Piano di rientro” nel rispetto dei seguenti vincoli: (a) destinazione al privato delle somme derivanti da specifici accantonamenti o avanzi di amministrazione,
(b) analisi di tutte le voci di spesa del bilancio dell'ente per individuare quelle non escluse da esecuzione forzata (la legge, infatti, impedisce ai creditori di aggredire beni pubblici ove questi siano necessari al funzionamento di servizi essenziali),
(c) rateizzazione del debito nell'arco di tre esercizi così assicurando il saldo entro una data certa;
3. il pagamento della prima tranche della somma spettante al privato deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione del Piano di ripiano;
4 .da ultimo (e circostanza molto importante) il Commissario ad acta deve, oltre a supervisionare il Piano di rientro, anche costantemente riferire al TAR sui progressi della procedura. L'Amministrazione ha ovviamente la facoltà di poter reperire le somme dovute in vari modi (avanzi di esercizio, riduzione spesa, aumento imposte, lotta all'evasione fiscale etc), ma certamente non potrà rimanere inerte di fronte alle richieste del Commissario e, a questo proposito, il TAR Brescia ha proprio precisato come la scelta tra le diverse modalità d'individuazione delle risorse può essere sicuramente lasciata alla discrezionalità degli amministratori, essendo rilevante ai fini dell'ottemperanza, esclusivamente il risultato finale e non i dettagli contabili.
Il TAR ha chiarito, ad esempio, che il fatto che le spese per i servizi indispensabili siano impignorabili non significa affatto che i relativi importi non possano essere ridotti senza compromettere l'erogazione del servizio; il risultato dunque è l'obiettivo primario ed, ove la pubblica amministrazione non presenti un Piano di rientro “credibile”, ecco allora che deve intervenire “in sostituzione” il commissario nominato dal Tribunale. Nel caso di Brescia la Fondazione, creditrice di oltre 400.000 euro, nei 15 giorni previsti dalla approvazione del “Piano di rientro” si è così vista accreditare, quale prima tranche, la considerevole somma di euro 148.878,55. In conclusione, dunque, nel caso in cui chiunque (società o privato) voglia “costringere” la pubblica amministrazione a pagare il proprio debito, non avrà rimedio migliore che far commissariare l'ente al fine di potere reperire le risorse utili al pagamento.