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LICENZIAMENTO LAVORATORI PER RIDUZIONE D'APPALTO: causa legittima (ma bisogna vedere se l’appaltatore poteva ruotare i dipendenti in altre sedi!)

05/09/2018

Corte Cass., Sez. Lavoro, 25/7/2018, n. 19732

Una ditta appaltatrice riceveva dalla propria committente una lettera di riduzione dell’appalto in essere, per cui procedeva al licenziamento delle lavoratrici ivi assegnate.

Le lavoratrici licenziate impugnavano detta decisione e la Corte d’Appello di Milano, in riforma alla sentenza di 1° grado, riteneva illegittimo il provvedimento espulsivo in quanto – alla luce dell’obbligo di rotazione dei lavoratori tra le varie sedi dell’appaltatore – non erano stati rispettati i criteri di scelta dei dipendenti da sottoporre a licenziamento (anzianità, carichi familiari ecc..) ritenendo pertanto che, nell’ipotesi in questione, mancasse totalmente la causale a fondamento del licenziamento (in altre parole: Tu non rispetti i criteri di scelta, quindi il Tuo licenziamento è arbitrario e la causale inesistente).

Si disponeva pertanto la reintegra ex art. 18, comma 4°, L.300/1970.

Di diverso avviso risulta invece la pronuncia della Cassazione, secondo cui la riduzione dell’appalto rappresenta astrattamente un giustificato motivo oggettivo di licenziamento dei dipendenti da parte dell’appaltatrice, purché si rispettino i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Tuttavia il mancato rispetto dei criteri di scelta non comporta “l’inesistenza della causale” per cui si è deciso di licenziare (che rimane, appunto, la riduzione dell’appalto), bensì comporta la declaratoria di semplice illegittimità del licenziamento per violazione dei canoni di correttezza, con condanna del datore di lavoro alla tutela indennitaria ex art. 18, comma 5° L.300/1970 (ovvero all’obbligo di pagamento, in capo all’appaltatore, tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto).

In conclusione, dunque, i Supremi Giudici ritengono che la riduzione di un contratto d’appalto può – ricorrendone i presupposti – giustificare il licenziamento dei lavoratori in surplus e che, qualora l’appaltatore abbia la possibilità di ruotare detti lavoratori licenziati (ma non l’abbia fatto), ciò comporta “solo” l’illegittimità del licenziamento assunto, con conseguente obbligo di risarcimento in capo all’appaltatore ma non quello di reintegra dei lavoratori licenziati.