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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER TELEFONATE PRIVATE SUL LUOGO DI LAVORO
Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n°5371 del 04/04/2012
Nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sull'annoso problema delle telefonate private fatte dai dipendenti sui luoghi di lavoro.
Occorre preliminarmente rammentare come, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, al datore di lavoro risulti preclusa ogni possibilita di controllo, mediante apparecchiature o impianti di videosorveglianza, circa l'attivita dei propri dipendenti e come l'eventuale prova raccolta con dette modalita risulterebbe in giudizio assolutamente inutilizzabile; d'altro canto, poi, pregia ricordare come il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore che si dovesse rendere colpevole di telefonate sui luoghi di lavoro per circostanze diverse da quelle attinenti all'attivita lavorativa, in quando detta attivita compromette il rapporto fiduciario tra le parti. Cio posto, dunque, il piu delle volte il problema che si pone per il datore di lavoro e come "provare" le circostanze contestate (le telefonate) non potendo dimostrare che le stesse (telefonate) sono state appunto effettuate sul luogo di lavoro proprio dal dipendente che si intende licenziare.
In questo contesto s'inserisce la pronuncia in commento, relativa ad un lavoratore di una societa di vigilanza privata che operava in appalto presso un ospedale del Sud Italia; la struttura ospedaliera, nel corso di una verifica per spese anomale di telefonia dalla postazione occupata da quel lavoratore nonche relativa al controllo egli ingressi notturni all'interno dell'ospedale, rilevava come le telefonate (di lunga durata) venivano registrate sempre nei turni di lavoro di quel singolo dipendente dalla societa di vigilanza. Trasmesse dunque queste risultanze al datore di lavoro, questi, ritenuto grave il comportamento del proprio dipendente, lo licenziava per giusta causa. Nel corso dei vari gradi di giudizio il provvedimento datoriale veniva confermato, ed anche i giudici di legittimita respingevano il ricorso del lavoratore, in quanto le apparecchiature per controllare quell'utenza telefonica non erano state attivate dal datore di lavoro del soggetto licenziato ma dalla struttura ospedaliera, e pertanto non era stato leso l'art. 4 dello Statuto atteso che il controllo - e la successiva sanzione comminata - non erano state esercitati per verificare le attivita del lavoratore, ma poste in essere da un soggetto terzo, che non poteva avere quindi come obiettivo diretto quello della verifica dei lavoratori estranei ai propri dipendenti, ma della sola razionalizzazione delle spese sostenute per telefonate anomale. Per tali ragioni, verificato il carattere difensivo del licenziamento, teso ad evitare alla societa di vigilanza la perdita dell'appalto con l'ospedale, ed accertato altresi il disvalore della condotta del dipendente che, durante le telefonate dallo stesso effettuate, non prestava la giusta attenzione al rischio d'intrusione nella struttura ospedaliera di soggetti non autorizzati, il licenziamento veniva confermato.